La persistenza di una notizia su internet viola il diritto all’oblio se non è possibile la rimozione la deindicizzazione è la soluzione
In tema di diritto all’oblio, laddove qualcuno ritenga che la presenza su internet di notizie riguardanti la propria sfera privata e/o professionale violi il suo diritto alla riservatezza, può intervenire chiedendone la rimozione immediata, tuttavia dovrà essere effettuato un bilanciamento fra l’interesse all’oblio del singolo e l’eventuale interesse pubblico a che la notizia venga diffusa. Nel caso in cui si debba operare, contemperando le due diverse esigenze, la soluzione indicata è quella di eliminare la notizia dalle indicizzazioni. Su questo tema in particolare si è pronunciata La Corte di Cassazione con la sentenza 9147/2020.
Il caso di specie concerne la vicenda di un imprenditore accusato per frode in pubbliche forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico, conclusasi con un patteggiamento. Successivamente, dopo circa due anni dalla definizione del patteggiamento l’imprenditore trovava moltissime notizie su internet circa la sua disavventura giudiziaria. Ritenendo la cosa pregiudizievole per la sua immagine e per quella della sua azienda, adiva il Tribunale competente per accertare la violazione del suo diritto all’oblio e condannare l’editore alla rimozione delle notizie ancora presenti.
Il giudice di primo grado accoglieva le censure mosse dal ricorrente e ordinava la rimozione immediata degli articoli.
Riteneva, infatti, che la persistenza delle notizie su internet fosse lesiva del diritto all’oblio, che sarebbe spettato al ricorrente.
L’editore proponeva ricorso per cassazione. Il giudice di legittimità premetteva che:”il diritto all’oblio è il diritto a non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona con un pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza per il mantenimento senza limiti di tempo o la ripubblicazione a distanza di un significativo intervallo temporale, e al cui decorso si accompagni una diversa identità della persona, di una notizia relativa a fatti commessi in passato.”
Aggiungeva tuttavia che l’interesse all’oblio doveva essere bilanciato con l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e che la cancellazione completa della notizia avrebbe certamente reso giustizia al diritto all’oblio, non così all’interesse pubblico. Optava quindi per la deindicizzazione e rinviava alla Corte d’appello perché giudicasse in diversa composizione.
Avv. Claudia Poscia
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