La sofferenza interiore merita il risarcimento

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sofferenza interiore

Pari dignità a danno biologico e danno morale che non si sovrappongono ma completano il quadro della sofferenza interiore patita dalla danneggiata

Il riconoscimento della sofferenza interiore come danno e i criteri per la quantificazione dello stesso sono il contenuto della sentenza della Cassazione civile n. 4099/2020.

Il caso oggetto di questa sentenza riguarda una dipendente di una compagnia croceristica, che cita i suoi datori di lavoro dinanzi al giudice della sezione lavoro al fine di richiedere il risarcimento del danno ex art . 2049 del codice civile per aver subito violenza sessuale da alcuni suoi colleghi.

Il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile essendo il fatto illecito compiuto durante lo svolgimento delle mansioni di lavoro.

Il Tribunale riconosceva a parte attrice due tipi di danno: uno biologico liquidato nella misura del 15%, tenuti in considerazione i postumi permanenti, e uno non patrimoniale, alla vita di relazione, valutato e liquidato in misura uguale al primo.

La Corte d’Appello aumentava del 50% la misura del danno biologico, aspirando a dare alla ricorrente il massimo del risarcimento possibile. Tuttavia la ricorrente non soddisfatta di quanto ottenuto nei primi due gradi di giudizio, adiva la Suprema Corte, la quale partendo dalla considerazione preliminare che il giudice deve valutare tutte le conseguenze peggiorative dell’evento dannoso alla vita della persona danneggiata, sia quelle relative all’aspetto dinamico relazionale sia quelle relative derivate dal dolore, la vergogna la disistima di sé. La natura del danno biologico e di quello morale sono ontologicamente diverse. Il primo si riflette sulla vita relazionale e esteriore del danneggiato, mentre il secondo appare come una sofferenza interiore prolungata. La Suprema Corte, tuttavia, attribuisce a entrambe le forme di danno dignità e rilevanza ai fini di un congruo risarcimento.

 Pertanto, benché il giudice sia tenuto a liquidare  unitariamente il danno non patrimoniale, potrà riconoscere al danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, sia sotto l’aspetto interiore che relazionale, senza ulteriori “frammentazioni nominalistiche”.

                                                               Avv. Claudia Poscia

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