Tra nesso di causalità e occasionalità necessaria si profila la responsabilità della PA
Le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 13246/2019 chiariscono in quali termini la Pubblica Amministrazione sia chiamata a rispondere civilmente, con il risarcimento del danno, della condotta illecita posta in essere da un suo dipendente; in quale modo si profili la responsabilità della PA e quale sia il nesso causale alla base di queste valutazioni.
Il fatto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni richiesta da Tizio nei confronti del dipendente pubblico Caio e dell’amministrazione XY dinanzi al tribunale competente. Caio, al quale è stata successivamente comminata una condanna per peculato, forte del ruolo istituzionale che in quel momento ricopriva, aveva trafugato i libretti cambiari dalla cassaforte ove erano custoditi e, dopo aver falsificato la firma del responsabile dei mandati di pagamento, aveva incassato personalmente le somme presso il depositario.
Il nodo da sciogliere è se vi sia o meno responsabilità della Pubblica Amministrazione per i fatti illeciti commessi dai suoi dipendenti.
Le Sezioni Unite hanno individuato nella occasionalità necessaria l’elemento cruciale per la risoluzione del problema. Scrivono le SS.UU. che l’elemento da chiarire è se il fatto illecito o ingiusto “non si sarebbe verificato senza l’estrinsecazione delle funzioni o delle attribuzioni o dei poteri pubblicistici” e le condotte “siano raffigurabili o prevenibili oggettivamente come sviluppo non anomalo, secondo un giudizio controfattuale oggettivizzato ex ante, di quell’estrinsecazione“. Aggiungono che nell’attuale contesto socio economico “nessuna ragione giustifichi più un trattamento differenziato dell’attività dello Stato o dell’ente pubblico rispetto a quella di ogni altro privato, quando la prima non sia connotata dall’esercizio di poteri pubblicistici“.
Le SS.UU. pertanto, cassano la sentenza e rinviano alla corte d’appello perché giudichi in diversa composizione.
Avv. Claudia Poscia
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