Il patteggiamento per lesioni e maltrattamento nei confronti della moglie è una chiara ammissione di responsabilità ai fini dell’addebito

Nel corso di un giudizio di separazione coniugale, la sentenza del patteggiamento del marito per lesioni ai danni della moglie può incidere nelle valutazioni del giudice di merito civile, come è successo nella sentenza n. 9082/2109 del Tribunale di Milano.

In particolare, nel caso in oggetto, la moglie nel proprio ricorso chiedeva l’affidamento rafforzato della figlia, con modalità di visita protetta per il padre, oltre che il mantenimento per sé e per la figlia.

Di contro, il marito contestava alla moglie l’abbandono della casa coniugale, chiedeva l’affido condiviso, la chiusura di qualsiasi spazio neutro, un ridotto mantenimento per la minore e si opponeva a qualsiasi mantenimento per la moglie.

Il Presidente del tribunale disponeva l’intervento dei servizi sociali e la collocazione della bimba presso la madre, avvisando entrambi i genitori che una eventuale mancanza di collaborazione con i servizi sociale sarebbe stata causa di ulteriori provvedimenti limitativi della potestà genitoriali.

Il giudice di merito accoglieva la domanda di addebito della moglie. Nella valutazione del giudice particolare rilevanza ha avuto il materiale probatorio acquisito durante il giudizio. In particolare, si è avvalso anche della sentenza ex art.444 cpp , patteggiamento, come supporto nella decisione di addebitare la separazione al marito. Infatti, il contenuto di tale sentenza era il patteggiamento per i reati di maltrattamento e lesioni aggravate del marito ai danni della moglie.

Avendo il marito con il patteggiamento implicitamente ammesso la responsabilità degli stessi, tale ammissione è stata utilizzata dal giudice civile come giustificazione dell’addebito.

Quanto all’affidamento della bambina il tribunale di Milano ha stabilito che questa, ex art 333 c.c., fosse affidata al Comune di Milano con limitazione delle responsabilità genitoriali in ordine alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla istruzione, educazione e salute.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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