La mancata considerazione della anamnesi della partoriente e la mancanza di accertamenti condannano il medico per la morte del feto

La morte del feto in conseguenza alla condotta negligente e imperita del personale medico e paramedico è il tema della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.191/2015.

Il caso di specie riguarda una donna che all’ottavo mese di gravidanza decide, a seguito di problemi riscontrati, di ricoverarsi in ospedale per eseguire gli accertamenti necessari, al fine di evitare un secondo aborto.

La donna, con una anamnesi particolare, era stata sottoposta in Germania all’intervento di salpingoplastica e aveva avuto in precedenza gravidanze non andate a buon fine. I medici che la seguivano durante la degenza in ospedale ben conoscevano la storia della signora, ciò nonostante, quando la paziente lamentava fortissimi dolori alla schiena e alla pancia, ritenevano si trattasse di coliche e le somministravano antidolorifici senza neppure sottoporre la paziente ad accertamenti.

Nel giro di poco tempo la donna iniziava ad avere abbondanti perdite ematiche in seguito alle quali i sanitari si rendevano conto della morte intra uterina del feto e procedevano quindi ad un cesareo d’urgenza per evitare ulteriori e più gravi danni.

Il Tribunale, accoglieva la domanda, premettendo che la struttura sanitaria risponde per la responsabilità contrattuale e il personale medico per il “contatto sociale”, chiarendo altresì  che: “Per quanto attiene, invece, al profilo inerente l’accertamento del rapporto di causalità, può, in sintesi, condividersi l’orientamento recepito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo ribadito dalla già citata Cass. S.U. n. 581/08 (conf. Cass. n. 10741/09, n. 10285/09), secondo cui, ferma restando l’applicabilità, anche in materia civile, dei principi regolatori della causalità di fatto di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal criterio della “ regolarità causale”, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “ del più probabile che non”, a differenza della regola probatoria che caratterizza il giudizio penale, fondata invece – stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale (in cui principale punto di riferimento per il legislatore è l’autore del reato, in relazione a fattispecie tipiche) e responsabilità civile (in cui il legislatore è di regola equidistante dalle parti contendenti, con particolari situazioni di tutela del danneggiato, e vige, per l’illecito aquiliano, la regola generale del neminem laedere) – sul più rigoroso principio della prova “ oltre ogni ragionevole dubbio”, ravvisabile allorquando il nesso eziologico possa dirsi sussistente in base ad un elevato tasso di credibilità razionale o probabilità logica, che è prossimo alla “ certezza” (cfr. Cass. Pen. S.U. n. 30328/02, Franzese)”.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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