L’imperizia del medico, se abbinata ad altre concause, non lo rende responsabile del danno totale
Se l’imperizia del medico è solo una delle cause scatenanti, questi non risponde dell’intero danno. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17689/2020.
Il caso di specie riguarda la richiesta di risarcimento dei danni di una paziente di uno studio di odontoiatri, che non avevano individuato la cura per la patologia preesistente della signora. All’esito di diversi interventi la patologia sfociava in un disordine cranio mandibolare che cagionava alla ricorrente una sintomatologia algica cronica e importanti deficit funzionali.
La corte d’appello territoriale respingeva la domanda dell’appellante, ritenendo insussistente alcun nesso causale. La danneggiata ricorreva quindi in Cassazione.
La Suprema Corte nel premettere che il ricorso andava rigettato, osservava che: “l’assenza di un collegamento causale tra condotta dei sanitari e danni permanenti non riconosciuti appunto come risarcibili, in quanto postumi permanenti diversi e ulteriori rispetto alla patologia durante la protratta e pure imperita terapia riabilitativa”.
Alla luce di questo la Suprema Corte riteneva inutile un ulteriore esame della quaestio facti infatti scriveva: “il motivo attinente al travisamento dei fatti è inammissibile, prima che infondato, poiché non identifica il motivo d’appello nei termini in cui era stato proposto e fatto su cui si sarebbe omessa la motivazione, ma pure perché evoca risultanze istruttorie e postula la rivalutazione della quaestio facti ; del resto, l’esame della consulenza tecnica vi è stato e non è stato omesso, mentre il nesso causale non è stato escluso completamente ma limitatamente allo stato patologico complessivamente residuato , per essere riconosciuto almeno per l’inabilità temporanea causata dall’erogazione di terapie inutili o inadeguate; mentre ogni altro argomento sull’entità o sul grado della colpa professionale non può certo ricondursi , riguardando una questione giuridica , al vizio denunciato”.
Avv. Claudia Poscia
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