Nessun risarcimento per il danno catastrofale se non c’è piena consapevolezza della propria fine

Il risarcimento del danno catastrofale: cosa succede quando il danno procurato alla vittima è talmente grande da portarla alla morte, in una lucida e lenta agonia in cui il paziente si rende conto della propria fine? Lo ha chiarito il Tribunale di Imperia nella sentenza n. 435/2020.

Le eredi del defunto convenivano in giudizio il conducente della vettura e l’assicurazione al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subito a seguito del sinistro mortale.

La dinamica dell’incidente era stata la seguente: mentre il sig. JK si trovava alla guida del suo scooter, veniva sorpassato da una autovettura che con una improvvisa e repentina svolta a destra lo faceva cadere. Soccorso dall’ambulanza veniva ricoverato in ospedale, ove dopo 4 giorni di lucida e lenta agonia decedeva a causa delle lesioni procurate dall’incidente.

Il tribunale adito riteneva che il danno catastrofale non fosse risarcibile in quanto nei giorni in ospedale il paziente era in stato di coma, mancavando quindi la consapevolezza della fine.

Quanto al danno biologico e al risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Imperia spiegava così la propria posizione: ”In tal senso i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte (SS. UU. 15350/2015) è costante nell’affermare che i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima e trasmissibili iure hereditatis sono:= il danno biologico (danno terminale), lesione del bene salute come danno conseguenza, “consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato” dalla lesione alla morte; si richiede però che tra evento lesivo e decesso sia intercorso un apprezzabile lasso temporale (ex multis Cass. 1877/2006);= il danno morale soggettivo (danno catastrofale), ossia lo stato di sofferenza spirituale patito dalla vittima nell’avvicinarsi della fine vita, trattandosi di un danno conseguenza, è necessaria la prova della “lucida e cosciente percezione dell’ineluttabilità della propria fine” (ex multis Cass. 13537/2014), danno conseguente alla sofferenza patita per essere sopravvissuto per un lasso di tempo, anche minimo, in condizione di “lucida agonia”, tale da consentirgli di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne (Cass. 6273/2012, 7126/2013, 13537/2014); in consonanza con la giurisprudenza ampiamente maggioritaria della Corte di cassazione, le note sentenze cosiddette di San Martino (SS. UU. 26972 – 26973 – 26974 – 26975/2008) hanno precisato che, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, tale danno si sostanzia in una “sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, … che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione … Il giudice potrà … correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine”.

Quanto al risarcimento del danno per la perdita di un congiunto il Tribunale scriveva: ”La morte di uno stretto congiunto inoltre “costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un’alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l’inesistenza di tali pregiudizi” (Cass. 18659/2013, 10527/2011, 16018/2010)”.

                                                                                              Avv. Claudia Poscia

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