L’interesse del terzo trasportato, in caso di sinistro con veicolo straniero, deve essere sempre tutelato anche quando la compagnia estera non aderisca alla CTT

La sentenza n. 1161/2020 della Suprema Corte di Cassazione affronta il tema del risarcimento dei danni al terzo trasportato in caso di sinistro con veicolo straniero, nello specifico quando l’altra vettura sia immatricolata in Stati le cui compagnie assicuratrici non aderiscano alla Convenzione Terzi Trasportati.

Vediamo tuttavia nel caso di specie cosa è successo: la trasportata su un veicolo coinvolto in un sinistro con un veicolo immatricolato in Bulgaria, conveniva in giudizio l’assicurazione del conducente del veicolo su cui viaggiava per essere risarcita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 141 cod. ass.. Il Giudice di Pace adito dichiarava la domanda improcedibile, in ragione del fatto che il l’altro veicolo fosse immatricolato in Bulgaria e l’assicuratore non aveva sottoscritto la CTT. Di medesimo avviso era il Tribunale di Busto Arsizio, che in appello confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace. 

L’appellante ricorreva allora in Cassazione.

La suprema Corte accoglieva il ricorso, partendo dal principio che “in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 141 di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante (Sez. 3, Ordinanza n. 1279 del 18/01/2019, Rv. 652470 – 01)”.

Precisava che già “in precedenza, la giurisprudenza si era già espressa sull’ambito d’applicazione dell’art. 141 cod. ass. in relazione al caso di sinistro in cui uno dei veicoli fosse privo di assicurazione r.c.a. (Sez. 3, Ordinanza n. 16477 del 05/07/2017, Rv. 644953 – 01). In quell’occasione il Collegio osservò che l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma imponeva di riconoscere al terzo la possibilità di azionare la procedura diretta, a prescindere dall’identificazione del soggetto civilmente responsabile, dalla ripartizione di responsabilità tra conducenti e finanche dall’essere assicurato il veicolo antagonista, salvo esclusivamente il caso fortuito. In questo modo, sarebbe stato possibile tener conto dell’esigenza di salvaguardare la posizione del terzo, non ostacolando il ricorso ad uno strumento di tutela semplificato e più celere, aggiuntivo rispetto all’ordinaria azione nei confronti del proprietario del veicolo e civilmente responsabile”.

                                                                              Avv. Claudia Poscia

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