Superficialità, negligenza e mancanza del consenso informato condannano il medico e l’ospedale

La questione sollevata nella sentenza del Tribunale di Caltanissetta è quella del consenso informato, finalizzato ad offrire al paziente la possibilità di una scelta consapevole, che in qualche caso potrebbe anche significare il rifiuto del trattamento terapeutico proposto e la determinazione di restare nelle condizioni in cui si è; ma anche del danno subito per negligenza e imperizia del personale sanitario.

Nel caso di specie l’attrice veniva ricoverata per un intervento di isterectomia, a seguito della scoperta di fibromi multipli. Nell’incontro preliminare avuto con l’anestesista, informava quest’ultimo di soffrire di asma bronchiale; veniva quindi condotta in sala operatoria, senza aver ricevuto alcuna informazione circa le possibili conseguenze dell’intervento cui stava per sottoporsi.

Dopo averla portata in sala operatoria i sanitari si rendevano conto di non avere a disposizione sacche di sangue dello stesso gruppo sanguigno della paziente, in ragione di ciò la riconducevano in reparto.

Passati due giorni, veniva nuovamente portata in sala operatoria, dove a causa della negligenza e imperizia della equipe anestesiologica veniva colta da un broncospasmo, a seguito del quale l’intervento doveva essere interrotto.

Successivamente l’intervento di isterectomia veniva comunque eseguito. I postumi dell’operazione erano per la donna particolarmente pesanti e gravosi. Tra questi: incontinenza al rettocele di I e II grado, alterazioni dell’umore e sindrome depressiva.

Ritendendo la struttura sanitaria responsabile di quanto le era capitato, nel 2010 conveniva in giudizio l’equipe dell’ospedale e l’ospedale stesso.

Il Tribunale di Caltanissetta si pronunciava, premettendo innanzitutto che:”…, alla stregua del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell’ente ospedaliero per i danni provocati dal medico suo dipendente al paziente per errori nella terapia o nell’intervento chirurgico ha natura contrattuale di tipo professionale (cfr. Cass. Civ., n. 12233/98; Cass. Civ., n. 7336/98; Cass. Civ., n. 4152/95; Cass. Civ., n. 5939/93)”.

Il Giudice aggiungeva che: “segnatamente, il soggetto che assume di avere subito un danno dovuto a colpa professionale medica ha l’onere di provare la sussistenza del danno stesso, cioè la patologia da cui è affetto, il tipo di prestazione che ha ricevuto, il fatto che si tratti di una prestazione ordinaria o di routine, ed infine il nesso di causalità tra danno e prestazione del professionista; sussistendo la prova in giudizio dei suddetti elementi il medico (unitamente alla struttura ospedaliera di cui egli sia dipendente) è responsabile, ex art. 1218 c.c., dei danni subiti dal paziente, a meno che non provi di non essere incorso in colpa, sia lieve che grave, oppure, di avere dovuto fronteggiare una situazione straordinaria o di eccezionale difficoltà ed essere incorso semplicemente in colpa lieve per imperizia”.

Circa la mancata informazione alla paziente sulle conseguenze dell’intervento, il Tribunale scrive: “in punto di diritto, giova premettere che un intervento chirurgico non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. L’informazione, inoltre, deve essere adeguata al grado culturale e alle conoscenze del paziente e deve concernere lo scopo e la natura dell’intervento, nonché le sue conseguenze e i suoi rischi (si veda sul punto l’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 1997 per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, ratificata in Italia con la l. 28 marzo 2001, n. 145)”.

La ratio di tale previsione è quella di tutelare quanto più intensamente possibile l’autodeterminazione del paziente, il quale non può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la propria volontà. La prestazione del consenso da parte del soggetto destinatario di un trattamento sanitario è infatti indispensabile al fine di escludere la rilevanza anche penale di un fatto (configurabile come lesione personale) che altrimenti sarebbe di per sé illecito.

Il Tribunale di Caltanissetta in ragione di quanto esposto accoglieva la domanda attorea.

                                                       Avv. Claudia Poscia

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a malasanita@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Malpractice, la nuova lettura degli artt.138-139 del cod. assicurazioni

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui