La Corte di Cassazione divide le spese processuali in tre gruppi e indica la via maestra per il rimborso
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18076/2020 ha chiarito quali siano le spese processuali dalle quali l’assicurato per responsabilità civile può essere considerato indenne, quando si verifichi un illecito e a questo faccia seguito una controversia in ambito giudiziario.
La Corte d’appello di Napoli condannava la compagnia assicuratrice a rimborsare al proprio assicurato tutte le somme poste a suo carico, comprese quelle per la CTU, quelle per la controparte e le spese di giudizio.
La sentenza veniva impugnata dall’assicurato dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, lamentando che la Corte d’Appello di Napoli nulla avesse detto a proposito delle spese di resistenza, rilevando che il giudice dell’appello aveva, in effetti, considerato le sole spese di soccombenza.
La Suprema Corte dichiarava fondato il ricorso proposto e chiariva come la suddivisione corretta delle spese sia in tre gruppi: spese di soccombenza, spese di resistenza, spese di chiamata in causa.
Mentre le spese di soccombenza sono risarcibili fino al raggiungimento di un massimale che non può essere superato; le spese di resistenza, dette anche di salvataggio, perché sono spese fatte nell’interesse comune dell’assicurato e dell’assicuratore, così come previsto dall’articolo 1914 cc, possono eccedere il massimale.
La Corte d’appello di Napoli, quindi, negando il riconoscimento delle spese di resistenza aveva negato al ricorrente un diritto naturale nell’ambito dell’assicurazione per responsabilità civile, limitandosi a rifondere le sole spese sostenute per la difesa in giudizio.
La Corte di Cassazione pertanto accoglieva il ricorso e rinviava alla Corte d’Appello di Napoli perché decidesse, mantenendosi fedele al seguente principio di diritto: ”l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917, comma terzo, cod. civ.”.
Avv. Claudia Poscia
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