Il ruolo del direttore dei lavori prevede il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e l’obbligo di verificare l’osservanza delle regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati

Il ruolo del direttore dei lavori è esplicitato all’interno della sentenza n. 2453/2020 del Tribunale civile di Milano. Il fatto riguarda l’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso del Tribunale di Milano, proposta da un Condominio milanese in contestazione delle somme richieste dall’ing.XY per le prestazioni rese quale direttore dei lavori. Il condominio contestava all’ingegnere il sostanziale inadempimento delle proprie obbligazioni quale direttore dei lavori.

Il Tribunale di Milano affermava: ”Come la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire il direttore dei lavori svolge per conto del committente un’attività volta ad assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire e ciò utilizzando le proprie specifiche competenze tecniche, intellettive ed operative. Rientrano così nelle obbligazioni del direttore dei lavori: l’accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, la verifica delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi”.

Così “non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.” (Cass. 10728/08, in tal senso da ultimo Cass. 20557/14).”

                                                                              Avv. Claudia Poscia

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Infortunio sul lavoro e riconoscimento della prestazione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui