Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ripartire le spese giudiziali in caso di reciproca soccombenza delle parti, non essendo egli tenuto a rispettare alcuna proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente

La reciproca soccombenza

“È fuori di dubbio che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione” (Cass. Se. Lav. n. 11423/2016). La reciproca soccombenza si verifica sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolata in più capi dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. n. 3438/2016).

Ebbene nel caso in esame, all’esito del doppio grado di giudizio, si era sicuramente al cospetto di un’ipotesi di reciproca soccombenza.

Il ricorrente aveva dedotto, infatti, l’errore commesso dal giudice dell’appello per aver compensato integralmente le spese del doppio grado, in quanto egli era stato costretto ad adire le vie legali al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto al compenso di dottore commercialista per l’attività contabile svolta in favore di una ditta individuale.

Nonostante i ripetuti solleciti, le sue spettanze, pari a 3.700 euro, erano rimaste insolute. Con ricorso al giudice di pace di Castellammare il professionista aveva, perciò, chiesto ed ottenuto ingiunzione al pagamento della predetta somma. Senonché all’esito del giudizio di opposizione, il Giudice di Pace di Torre Annunziata condannava l’opponente a pagare all’opposto la somma di 377,69 euro, quale residuo importo dovuto.

Il giudice dell’appello riformava la statuizione di primo grado, condannando la società a pagare al professionista la somma di 170 euro oltre accessori, a titolo di residuo importo dovuto e compensava integralmente le spese del doppio grado.

Il giudizio di legittimità

Innegabilmente, il ricorrente aveva agito sia in primo grado che in appello per il riconoscimento di un complessivo importo superiore a quello che all’esito del giudizio d’appello gli era stato riconosciuto.

Al riguardo, i giudici della Suprema Corte hanno ribadito il principio di diritto secondo cui “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente”.

La decisione

In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2149/2014, ha affermato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di essere, dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso”.

La redazione giuridica

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