Se il dissesto si trova su una strada che il danneggiato conosce bene, questi è tenuto a prestare attenzione e non può addebitare alla pubblica amministrazione ciò che è dovuto alla propria disattenzione

Non basta [infatti] la presenza di una insidia sulla strada per far scattare il diritto al risarcimento del danno ma occorre tener conto anche dell’elemento soggettivo della prevedibilità di un’insidia

La vicenda

Con l’ordinanza n. 1896/2015 la Corte di Cassazione, Sezione Sesta, è intervenuta nuovamente in materia di danni da insidia, con particolare riferimento alla responsabilità da cose in custodia della P.A.

Tale pronuncia chiarisce, una volta in più, un principio di ordine generale inerente alla distribuzione tra le parti dell’onere della prova, nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., precisando che, in capo al danneggiato, incombe solo l’onere di provare il nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia e che, in capo al custode, grava la prova del caso fortuito (che consente l’esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode).

Il danneggiato è, quindi, tenuto a fornire la positiva prova del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare l’attitudine della cosa a produrre il danno.

La oggettiva pericolosità (“insidiosità”) della res costituisce oggetto dell’indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all’ambito della prova che grava sul danneggiato.

Per altra via, la giurisprudenza ha chiarito che, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene demaniale, l’ente pubblico risponde dei danni subiti dall’utente e provenienti da detti bene secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 c.c. la quale non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. unicamente alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto.

In questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene demaniale (fatto di per sé idoneo in linea di principio a configurare il comportamento colposo della P.A.), mentre spetterà alla P.A. l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità.

Il processo dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro

Tali principi sono stati ribaditi dal Giudice di Pace di Catanzaro (sentenza n. 63/2020) nell’ambito di un procedimento instaurato da un cittadino per il risarcimento delle lesioni subite in conseguenza di una caduta verificatasi per la presenza di una buca sul manto stradale non adeguatamente segnalata.

I testi avevano confermato la dinamica dei fatti e pertanto tale circostanza è stata ritenuta provata (oltre che non contestata dalla parte convenuta). L’attrice aveva in tal modo assolto l’onere su di essa gravante.

Sennonché, dall’istruttoria era emerso che quest’ultima avesse abitualità con i luoghi nei quali si era verificata la caduta.

Al riguardo, la Cassazione ha, più volte, affermato che non basta la presenza di una insidia sulla strada per far scattare il diritto al risarcimento del danno.

Occorre infatti tener conto anche dell’elemento soggettivo della prevedibilità di un’insidia e, per tale motivo, se il dissesto si trova su una strada che il danneggiato conosce bene, questi è tenuto a prestare attenzione e non può addebitare alla pubblica amministrazione ciò che è dovuto alla propria disattenzione (Corte di cassazione civile, ordinanza n. 13930/2015).

Ebbene, poiché nel caso in esame il sinistro era avvenuto in un luogo frequentato normalmente dall’attrice, l’adito giudicante ha riconosciuto la sua responsabilità concorrente, valutata nella misura del 50% per non aver prestato la necessaria e dovuta attenzione, e ha liquidato in suo favore la complessiva somma di 2.530,13 euro.

La redazione giuridica

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