Il titolare di un negozio di abbigliamento dovrà corrispondere una somma pari a 29 mila euro quale risarcimento dei danni riportati da una cliente dopo una caduta causata dal pavimento completamente bagnato

La vicenda

L’attrice aveva agito in giudizio contro il titolare di un negozio di abbigliamento, al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni riportate dopo essere scivolata e caduta sul pavimento completamente bagnato del locale commerciale, mentre si accingeva ad uscire.

La donna aveva dichiarato che il pavimento alle sue spalle era stato lavato con acqua e sapone e non asciugato, che non vi era alcun segnale di pericolo e che la scivolosità non era percepibile. Infine, lamentava che le lesioni riportate all’esito del sinistro avevano inciso negativamente sulla sua qualità di vita. Di qui la domanda di risarcimento danni a carico del titolare dell’esercizio, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., o comunque ai sensi dell’art. 2051 c.c., quale custode o, ai degli artt. 2043 e 2049 c.c..

Nel merito la domanda è stata accolta perché fondata (Tribunale di Torre Annunziata, n. 2545/2019)

Il fatto dedotto dall’attrice non era mai stato contestato dal convenuto e inoltre la dinamica dell’incidente era stata confermata da tutti i testi ascoltati in giudizio.

Perciò, accertato il nesso causale tra le lesioni personali riportate dall’attrice e la scivolosità del pavimento, la domanda è stata accolta e ricondotta nell’ambito di operatività dell’art.2051 c.c., che disciplina la responsabilità del custode.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.

Il caso fortuito

Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).

Ebbene, nel caso in esame, mentre la parte lesa aveva allegato e provato la sussistenza della pavimentazione bagnata – quale insidia imprevista e imprevedibile, non tempestivamente segnalata, ad esempio con un cartello o segnale di pericolo che vietava l’ingresso – cui era seguita la rovinosa caduta, assolvendo così all’onere di provare circostanze che costituiscono fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta, il danno e la responsabilità del custode; per contro il custode non aveva provato in alcun modo il caso fortuito per liberarsi della presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa (cfr Cass. 20055/2013).

Parimenti è stato escluso il concorso di colpa di cui all’art.1227 Co.1 c.c., in capo all’attrice non essendo emerso nulla in tal senso dalle prove raccolte in giudizio.

Per queste ragioni, il Tribunale di Torre Annunziata, facendo applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di Milano aggiornate all’anno 2018 ha riconosciuto alla vittima della caduta la somma di 29.047,00 euro quale risarcimento di tutti i danni subiti.

La redazione giuridica

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