Autocarro investito da un albero caduto sull’autostrada, la società chiede il risarcimento dei danni ma l’azione è respinta perché il ricorso è fondato sulla responsabilità aquiliana anziché su quella da cose in custodia

La domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado invocando l’art. 2043 c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell’art. 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti

La vicenda

Una società di trasporti e spedizioni convenne in giudizio Autostrade per l’Italia s.p.a. davanti al Giudice di pace di Nocera Inferiore, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio autocarro il quale, mentre stava percorrendo l’autostrada A30 in direzione sud in località Sarno, veniva investito da un albero che si trovava sul ciglio dell’autostrada, abbattuto dal vento forte.

Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio. La pronuncia fu così appellata dalla società soccombente e il Tribunale di Nocera Inferiore nell’agosto del 2017, rigettò il gravame confermando la sentenza di primo grado.

Dal rapporto della Polizia stradale era emerso che alle ore 1,15 della notte in cui era avvenuto l’incidente, era stato notato un albero abbattuto sulla carreggiata autostradale, e che la Polizia era stata avvisata dei danni subiti dall’autocarro alle ore 4,20 circa della stessa notte.

Ciò premesso, il Tribunale affermò che la responsabilità della società convenuta poteva insorgere solo in presenza di un’insidia.

Nella specie, al contrario, l’albero era di grosse dimensioni, tanto da occupare la corsia di marcia e quella di emergenza, mentre nella zona era stato segnalato un vento forte. Non poteva ritenersi, dunque, che la società convenuta fosse tenuta “ad una particolare manutenzione” dei luoghi, mentre il conducente avrebbe dovuto tenere un comportamento più attento e prudente che gli avrebbe evitato l’urto contro l’albero. Quanto alla caduta di questo, il Tribunale aveva sostenuto che era stata determinata dal forte vento e dalla pioggia, tale da ritenersi come evento eccezionale.

Per la cassazione della sentenza d’appello la società danneggiata ha proposto ricorso, lamentando la violazione e falsa applicazione delle norme civilistiche in materia di responsabilità del custode.

Per la ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione delle regole stabilite dall’art. 2051 c.c., e non quelle di cui all’art. 2043 c.c.

L’errata applicazione di questa norma aveva condotto il giudice dell’appello a gravare la società attrice di un onere probatorio inesistente. Inoltre, la sentenza impugnata era errata anche in relazione al caso fortuito, non avendo considerato che per l’esistenza di tale elemento non è sufficiente l’accertata presenza di vento e pioggia, dovendo invece il custode provare l’eccezionalità del fatto, tale da essere in grado di determinare autonomamente l’evento.

La Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 348/2020) ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo di fondamento. Invero, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale “la domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado invocando l’art. 2043 c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell’art. 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti, a meno che i fatti enunciati sin dall’atto introduttivo non consentano la sussunzione nella fattispecie disciplinata dall’art. 2051 c.c. (così, da ultimo, l’ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30920, in linea con quanto già affermato dalla sentenza 5 agosto 2013, n. 18609, e ribadito dalla sentenza 21 settembre 2015, n. 18463).

La decisione

Perciò, la società attrice avrebbe anche potuto, in astratto, invocare in grado di appello la violazione delle regole sull’obbligo di custodia, ma solo a condizione che i fatti fossero stati prospettati fin dal primo grado invocando quei principi. Ed invece, nel ricorso introduttivo del giudizio la società aveva espressamente fatto riferimento al concetto di insidia, richiamando una ipotesi di responsabilità aquiliana(ex art. 2043).

Corretto, invece, il ragionamento sul caso fortuito. Ad ogni modo, la mancanza di una colpa della società Autostrade ha imposto comunque il rigetto del ricorso.

La redazione giuridica

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