Il convenuto avrebbe dovuto provare il caso fortuito dimostrando che la macchia di olio era presente da un lasso di tempo così breve da impedire un efficace intervento riparatore
Nessun caso fortuito. La Cassazione ha accolto l’impugnazione della sentenza con cui la Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto la richiesta del genitore di un ragazzo di dichiarare la responsabilità esclusiva del condominio per quanto accaduto al figlio, all’epoca dei fatti minorenne. Quest’ultimo, mentre scendeva le scale del fabbricato condominiale, giunto in prossimità del portone di ingresso, era caduto per terra a causa della presenza di una macchia di olio trasparente, subendo lesioni.
Il Tribunale, in particolare, aveva ritenuto oltremodo oneroso addebitare all’organizzazione condominiale una sorveglianza sull’assoluta igiene delle aree comuni. La Corte d’appello, poi, aveva sostenuto che poiché l’evento si era verificato all’interno del fabbricato condominiale, la fattispecie andava inquadrata nell’art. 2051 c.c. Tale norma consente, infatti, di escludere la responsabilità in presenza di caso fortuito, che può consistere in un’alterazione dello stato dei luoghi imprevista e non tempestivamente eliminabile neppure con l’uso della ordinaria diligenza.
Nel caso in esame, a detta del giudice di secondo grado, verosimilmente la macchia di olio sarebbe stata lasciata da un soggetto che portava i rifiuti per la raccolta senza che il condominio avesse la possibilità di intervenire tempestivamente per rimuovere la situazione di pericolo. Pertanto, trattandosi di situazione cagionata da un terzo, ricorreva l’ipotesi di caso fortuito.
Il ricorrente eccepiva, davanti alla Suprema Corte di Cassazione, la violazione di legge in quanto a suo giudizio, al danneggiato spettava la sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno, mentre incombeva al custode negare la riferibilità causale dell’evento dannoso alla cosa, così come la dimostrazione dell’inevitabilità ed imprevedibilità.
Il giudice di merito, invece, aveva ritenuto eccezionale e imprevedibile il mutamento dello stato dei luoghi a causa della presenza della macchia di olio, senza alcun riferimento al decorso del lasso di tempo, tra l’alterazione dello stato dei luoghi e l’evento lesivo. La sostanza oleosa avrebbe potuto tranquillamente essersi posata sulla pavimentazione alcune ore prima del fatto, divenendo così parte integrante della stessa.
Inoltre, l’attore deduceva che il Tribunale, nel valutare le prove, aveva violato i principi relativi al prudente apprezzamento applicando erroneamente il regime delle presunzioni. In particolare aveva attribuito la determinazione dell’evento ad un terzo soggetto che avrebbe trasportato e depositato una busta di rifiuti di tipo umido vicino al portone condominiale, in assenza di qualsiasi riscontro probatorio.
Ma tale ricostruzione non trovava conforto nelle dichiarazioni del teste escusso, relative alla presenza nel portone condominiale di un secchio della spazzatura di tipo organico. Pertanto, dall’esistenza di un secchio, che conteneva la spazzatura di tipo umido, non sarebbe stato possibile, applicando i criteri presuntivi, desumere l’esistenza di un terzo soggetto che trasportava immondizia.
Al contrario, il condominio avrebbe dovuto dimostrare che la macchia di olio era presente nell’androne condominiale da un lasso di tempo così breve da impedire un efficace intervento riparatore.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 342/2020, ha accolto le argomentazioni dell’impugnante giudicando il ricorso fondato.
Il
Tribunale, secondo gli Ermellini, aveva effettivamente omesso di individuare
gli elementi gravi, precisi e concordanti, sulla base dei quali si fondava la
prova per presunzioni relativa alle cause della presenza della macchia oleosa e
del breve lasso di tempo, tra la formazione della macchia e l’evento dannoso, e
la conseguente prova, a carico del condominio, del fatto del terzo, quale ipotesi
di caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c.
La redazione giuridica
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