Caduta su pavimento scivoloso, senza prova del nesso no al risarcimento

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caduta nel bar

Respinto il ricorso di una donna che chiedeva il ristoro dei danni patiti in conseguenza di una caduta su pavimento scivoloso che le aveva procurato la frattura pertrocanterica del femore destro

Con la sentenza n. 24783/2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dalla cliente di un albergo, che chiedeva il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una caduta su pavimento scivoloso avvenuta durante il soggiorno nella struttura ricettiva. Un incidente che le aveva procurato la frattura pertrocanterica del femore destro.

La donna era poi morta nel corso del giudizio e il procedimento aveva visto costituirsi in sua vece le eredi. L’albergatore, dal suo canto, aveva chiamato in causa la compagnia assicuratrice.

In sede di merito sia il Tribunale che la Corte di appello avevano rigettato la domanda. Nello specifico il giudice di secondo grado aveva osservato che nessuno dei testimoni escussi aveva assistito alla caduta dell’attrice, né aveva riferito se l’acqua avesse coperto integralmente il pavimento o, viceversa, se fosse possibile passare attraverso un qualche spazio non bagnato. Pertanto, non potendosi ritenere raggiunta la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso e le condizioni del pavimento, non si poteva affermare con certezza che la donna fosse caduta a causa della presenza del liquidi in terra. La stessa danneggiata era poi venuta meno ad un’elementare regola di prudenza, per cui una maggiore attenzione da parte sua le avrebbe consentito di evitare il pericolo

Nel ricorrere davanti alla Suprema Corte le eredi deducevano, tra gli altri motivi, la violazione delle regole sull’obbligo di custodia ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile. Doglianza che, tuttavia, è stata rigettata dai giudici Ermellini.

La Cassazione ha infatti ricordato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso”. Essa richiede richiedendo “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione”. Pertanto, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”. Il tutto “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, e si connoti, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

In base alla giurisprudenza di legittimità, l’esistenza di una responsabilità per custodia non esonera il danneggiato dall’onere della prova (mancante nel caso esaminato) dell’esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.

L’assenza di prova sul nesso di causalità, inoltre, rende irrilevante anche l’eventuale dimostrazione della colpa della parte convenuta, per cui la lamentata omissione è ininfluente ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria.

La redazione giuridica

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