Non luogo a procedere, confermato in Cassazione, per un uomo accusato di sostituzione di persona per aver creato un profilo social con i dati di una donna
Era accusato di aver creato un profilo social a nome di un’altra persona di cui peraltro aveva indicato l’utenza telefonica. Tuttavia, il Tribunale aveva ritenuto il non doversi procedere nei confronti dell’uomo per il reato disciplinato dall’art. 494 del codice penale (sostituzione di persona) ritenendo il fatto di lieve entità ex art. 131-bis del codice penale oltre che per la scadenza dei termini di prescrizione .
Contro la pronuncia ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano denunciando, tra l’altro l’erronea applicazione dell’art. 131-bis del codice penale. A suo avviso, infatti, le valutazioni della sentenza impugnata non avrebbero privato il delitto della sua concreta portata offensiva, “considerato che l’avvalersi di una piattaforma multimediale accessibile ad un numero indeterminato di utilizzatori comporta un danno importante e astrattamente senza termini nel tempo e nello spazio”.
La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 652/2020 ha ritenuto di non accogliere il ricorso.
I Giudici Ermellini hanno ricordato che, in base alla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto “delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo”.
Nell’apprezzamento dei presupposti della particolare tenuità del fatto, dunque, risulta centrale il riferimento alla fattispecie concreta che, nel caso in esame era stato svolto dal giudice di merito rimarcando il carattere del tutto isolato dell’episodio. Nel valorizzare le potenzialità lesive insite nel mezzo utilizzato, invece, il pubblico ministero ricorrente “faceva leva su un approccio astrattizzante, non in linea con il necessario ancoraggio alla fattispecie concreta che connota la causa di non punibilità”. Da li la decisione di rigettare le doglianze proposte.
La redazione giuridica
Leggi anche:
SOSTITUZIONE DI PERSONA E ATTI PERSECUTORI: VITTIME DUE ADOLESCENTI