È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivazioni che riproducono l’elenco delle norme asseritamente violate, in quanto impediscono alla Corte di esaminare la questione e decidere la controversia
La vicenda
Con ricorso per cassazione i due ricorrenti avevano impugnato la sentenza della CTR Umbria in cui prospettavano una serie di questioni sia di fatto che di diritto.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso poiché formulato da “una mescolanza inestricabile di motivi eterogenei, con un’esposizione delle questioni cumulativa, disordinata e scollegata delle censure di violazione di legge e di ‘error in procedendo‘, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di separare le varie e scollegate lagnanze, di dare ad esse forma e contenuto giuridici al fine di decidere su di esse”.
In altre parole, l’esposizione delle censure era talmente confusa da rendere impossibile l’operazione di collegare le doglianze proposte ai vizi denunciati, di separare le questioni in base alle violazioni di legge enunciate nella rubrica del ricorso, di comprendere le varie questioni poste e, quindi, di decidere la controversia.
La giurisprudenza di legittimità
In caso analoghi la Corte ha affermato che, nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dall’elencazione delle norme asseritamente violate, sono inammissibili in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. Sez. I, n. 19443/2011).
Insomma, la mescolanza e la sovrapposizione dei mezzi d’impugnazione invocati, non ha lasciato spazio alla possibilità per i giudici Ermellini di esaminare il ricorso, senza considerare poi, che in tale confusione erano state prospettate, sotto la veste formale di vizio di legge, anche questioni con esso del tutto incompatibili, che sembravano adombrare vizi attinenti alla motivazione o, comunque, questioni di mero fatto, non consentite in sede di legittimità.
Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile (Corte di Cassazione, Quinta Sezione Tributaria, sentenza n. 938/2020).
La redazione giuridica
Leggi anche:
PROCURA ALLE LITI: INAMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE SE IL MANDATO NON E’ SPECIFICO