I controlli o verifiche fiscali eseguite dalla Guardia di Finanza o dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate presso la sede del contribuente si concludono con la redazione e la consegna di un “processo verbale di constatazione” (pvc), ma qual è il suo valore nel processo a carico del contribuente?

La vicenda

L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla CTR Campania con la quale era stata confermata la decisione di annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico del contribuente, per l’anno d’imposta 2007 sulla base di contestazioni relative ad operazioni inesistenti, resa dal giudice di primo grado. La CTR aveva osservato che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti incombe sull’ufficio l’onere di dimostrare la conoscenza da parte del contribuente della frode altrui, aggiungendo che, nel caso di specie, la prova della consapevolezza non era stata fornita dall’amministrazione finanziaria, né la stessa poteva evincersi dall’avviso di accertamento o dal processo verbale di constatazione.

Secondo la CTR la società contribuente si era approvvigionata per l’anno 2008 con società che non avevano i requisiti tipici delle “cartiere” – carenza di strutture ed organizzazione, omissioni di pagamenti e vendite sottocosto – che erano state pienamente operative, come dimostrato dalla parte contribuente. La CTR aveva richiamato, a tal proposto, le sentenze tributarie e penali che avevano escluso (perché il fatto non sussiste) le ipotesi di frode carosello e triangolazione IVA a carico degli acquirenti e dei maggiori clienti della società consorella.

Col ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrare aveva dedotto, tra gli altri motivi, l’errore commesso dalla commissione tributaria nella parte relativa alla ritenuta insussistenza della consapevolezza dell’intento frodatorio da parte della società contribuente e con specifico riferimento alle contestazioni relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Rispetto a tale questione l’Agenzia aveva prospettato il valore fidefaciente del processo verbale di constatazione senza tuttavia indicare in maniera specifica gli elementi fattuali che i verbalizzanti avrebbero individuato per dimostrare il coefficiente psicologico, con specifico riferimento alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.

Per queste ragioni i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto la censura inammissibile per carenza di specificità, non essendo stato possibile neppure comprendere se i fatti ai quali l’Ufficio faceva riferimento fossero stati direttamente accertati dagli organi ispettivi e se fossero, conseguentemente, idonei a fare piena prova, fino a querela di falso.

Per altro verso, la censura dell’amministrazione finanziaria trascurava di considerare gli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR in ordine all’assenza dell’intento frodatorio e della stessa esistenza di frodi carosello che gli stessi giudici tributari avevano fondato sugli elementi probatori acquisiti, senza che l’Agenzia avesse specificamente impugnato tale parte della sentenza od offerto specifici elementi che la commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione.

Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, per l’ulteriore corso (Corte di Cassazione, n. 716/2020).

La redazione giuridica

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