Morte del feto per responsabilità dei sanitari e danno morale

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morte del feto

Gli Ermellini, facendo finalmente chiarezza sull’argomento estremamente delicato, affermano che il danno da perdita del frutto del concepimento coincide con il danno da perdita del rapporto parentale (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 26301 pubblicata il 29 settembre 2021)

La particolare e interessante decisione qui a commento riguarda la richiesta di risarcimento dei danni subiti dai genitori, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, a fronte della morte del feto per responsabilità dei sanitari.

Nello specifico i genitori chiamano a giudizio l’Azienda Sanitaria eccependo l’omessa diagnosi di ipossia fetale, la mancata effettuazione dei trattamenti necessari, il tardato ricorso al taglio cesareo che con elevata probabilità avrebbe evitato la sofferenza fetale e la morte del feto.

In primo grado veniva disposta CTU Medico-Legale che rilevava profili di negligenza e imperizia a carico dei sanitari concludendo per un giudizio prognostico di elevata probabilità che il feto sarebbe nato vivo se il taglio cesareo fosse stato effettuato tempestivamente.

Il primo Giudice, nel riconoscere il diritto al risarcimento per malpractice sanitaria in favore dei genitori e del fratello primogenito, rigettava, invece, tutte le altre domande formulate dalle parti inerenti i “danni per perdita del frutto del concepimento” ritenendole a fondamento di domande nuove volte a dimostrare fatti non dedotti originariamente.

Per la monetizzazione dei pregiudizi adottava quale criterio di calcolo le Tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale e riduceva le somme posto che tali parametri si riferivano alla perdita di un figlio nato vivo e alla luce del fatto che era mancata la prova di indici di particolare gravità o peculiarità del fatto idonei a giustificare la personalizzazione in aumento del risarcimento. Rilevava, infine, che la donna, si trovava ancora in età fertile e pertanto nelle condizioni di avere altri figli.

La Corte d’Appello, adita dai genitori, confermava la decisione impugnata.

I ricorrenti impugnano in Cassazione lamentano la circostanza che i Giudici di appello avrebbero errato nel ritenere che il gravame fosse diretto ad ottenere un maggiore risarcimento dei danni subiti. Invece i ricorrenti si lamentavano della incompletezza dell’istruttoria all’esito del quale gli stessi attori non erano stati messi nelle condizioni di provare la fondatezza delle pretese e la reale natura e consistenza dei danni subiti.

Sempre secondo i ricorrenti, il secondo Giudice avrebbe errato nel ritenere che gli attori avessero svolto domande nuove: il panico, gli incubi, il mutamento delle abitudini di vita conseguenti alla morte del feto sarebbero stati, a detta di Giudici di secondo grado, danni diversi e ulteriori rispetto al danno non patrimoniale per la perdita del feto.

Infine, lamentano che secondo la Corte d’Appello sarebbero stati irrilevanti ai fini della quantificazione del danno le quattro ore di agonia patite dalla donna prima del taglio cesareo.

Gli Ermellini, facendo finalmente chiarezza sull’argomento estremamente delicato, affermano che il danno da perdita del frutto del concepimento coincide con il danno da perdita del rapporto parentale.

La tutela del concepito ha fondamento costituzionale negli artt, 2 e 31 Cost.

I familiari del concepito sono legittimati a fare valere una pretesa risarcitoria ex art. 2043 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 2,29 e 30 Cost. nonché ex art. 8 CEDU.

La perdita del rapporto parentale è rilevante, nella sua dimensione della sofferenza interiore eventualmente patita sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e anche in quella riflessa sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l’ha subita.

In altri termini, la Suprema Corte apre un varco importante al riconoscimento del danno riflesso nel caso di morte del frutto del concepimento.

Sottolineano i Supremi Giudici che “il panico, gli incubi, il cambio di abitudini quali conseguenza della morte del feto non sono danni avulsi (e nuovi), rispetto alla domanda di risarcimento danni.

Nel caso di morte del feto, è proprio la sofferenza morale, debitamente allegata e provata anche a mezzo di presunzioni semplici, l’aspetto più significativo del danno invocato che è meritevole di ristoro.

Avv. Emanuela Foligno

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