Durante l’esecuzione dell’intervento di debridement per via artroscopica alla caviglia sx è stata provocata una lesione del nervo peroneo superficiale sx a causa di un’incongrua manovra chirurgica (Tribunale di Ancona, Sentenza n. 1010/2021 del 04/08/2021 RG n. 3095/2017-Repert. n. 2663/2021)

Il paziente cita a giudizio il Medico e la Struttura Ospedaliera onde vederne riconosciuta la responsabilità sanitaria.

A fondamento della propria domanda espone:

– che in data 29.10.2013 si recava dal medico convenuto presso il Centro di Riabilitazione per sottoporsi ad una visita ortopedica per l’insorgenza di acuto dolore alla caviglia sinistra con evidente deformità del piede per la presenza di alluce valgo;

– che il medico, diagnosticando una artrosinovite della caviglia sinistra in piede con evidente pronazione, prescriveva e somministrava un ciclo di terapia antinfiammatoria ed antidolorifica con infiltrazioni di depomedrol lidocaina;

– che in data 19.11.2013 si sottoponeva ad ulteriore visita all’esito della quale il medico, constato l’insuccesso della terapia, raccomandava un intervento artroscopico per biopsia sinoviale;

– che pertanto il 18.12.2013 si sottoponeva ad intervento chirurgico di debridement atroscopico e prelievo istologico alla caviglia sinistra benché non fosse stata adeguatamente informata in merito ai rischi dell’operazione come comprovato, peraltro, dalla mancata compilazione del modulo di dichiarazione del consenso al trattamento;

– che, peraltro, in sede di anestesia i sanitari colpevolmente procuravano alla paziente lacerazioni alle corde vocali causando difficoltà nella favella e nel modulare la voce nonché disturbi di parestesie, perdita della sensibilità in corrispondenza del tallone, intensa algia nella regione peroneo -astralgica (latero – dorsale), nonché una minorata sensibilità in corrispondenza della fascia laterale dei muscoli del piede;

– che l’esito infausto del trattamento nonché l’inadempimento dell’obbligo informativo era imputabile al medico e all’istituto ospedaliero ove il medico aveva effettuato l’intervento nonché alla clinica privata ove il medico aveva svolto le visite e somministrato la terapia;

– che i danni biologico e patrimoniale subiti erano quantificabili in euro 25.257,02.

Si costituisce in giudizio l’Azienda ospedaliera ed eccepisce:

– come alcuna responsabilità fosse imputabile all’istituto per i danni patiti prima dell’intervento, non trattandosi di prestazione eseguita dal Servizio Sanitario Nazionale bensì dal medico in qualità di libero professionista in regime di intramoenia ;

– come alcuna responsabilità fosse imputabile all’istituto per i danni lamentati in seguito all’intervento, stante l’omessa produzione di documentazione comprovante l’esistenza dei danni medesimi;

– come alcuna responsabilità fosse imputabile per la violazione dell’obbligo informativo, atteso che il consenso informato si configurava come prestazione diversa rispetto a quella oggetto dell’intervento.

Il Medico convenuto rimane contumace e la causa viene istruita attraverso le produzioni documentali e CTU Medico-Legale.

La CTU ha apprezzato come durante l’esecuzione dell’intervento di debridement per via artroscopica per artrosinovite alla caviglia sx posto in essere dal convenuto presso l’Ospedale di Jesi sia stata provocata all’attrice “una lesione del nervo peroneo superficiale sx a causa di un’incongrua manovra chirurgica…(…), il danno è di natura neurologica e non ortopedica ed è eziologicamente riconducibile all’imperita condotta del sanitario convenuto”.

Acclarata, quindi, la responsabilità del Medico che ha operato la paziente e della Struttura presso la quale l’intervento è stato eseguito, atteso che dagli atti di causa emerge come il sanitario abbia eseguito l’intervento quale dipendente dell’Azienda Sanitaria in regime di intra-moenia.

Invece, i CTU hanno escluso correlazione eziologica tra la lesione e la manovra infiltrativa del 5.11.2013 (così come con le procedure di anestesia relative all’intervento del 18.12.2013), eseguita dal Medico convenuto.

I Consulenti hanno stimato un danno da invalidità permanente compreso tra il 1% e il 2%, escludendo la sussistenza di un pregiudizio biologico temporaneo collegato alla lesione neurologica (attenendo viceversa al decorso ortopedico), né di spese sanitarie sostenute riferibili a tale lesione.

Riguardo il consenso informato, il Tribunale evidenzia l’assenza di allegazioni sul punto così come nulla è stato allegato in merito a un eventuale pregiudizio patito.

La Suprema Corte al riguardo ha affermato che “ anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in “re ipsa””.

Ciò posto, riconosciuta in capo ai convenuti la responsabilità in ordine al pregiudizio non patrimoniale lamentato, applicando i criteri tabellari di cui all’art. 139 C. Ass., considerata l’età del paziente (48 anni), nonché il gradiente d’invalidità stimato dai CTU tra il 1% e il 2%, alla stessa viene liquidata la somma di euro 1.055,3 .

Infine, l’intervento eseguito nel 2015 non può essere considerato conseguenza della condotta imperita del sanitario convenuto, atteso che i CTU hanno affermato come – dopo che nel settembre 2014 l’attrice aveva ripreso il lavoro essendosi attenuata la sintomatologia dolorosa – la scelta di operarsi nuovamente nel 2015 fosse riconducibile ad una ripresa della sintomatologia dolorosa.

Le spese di lite, attesa la significativa differenza tra il danno richiesto e il danno riconosciuto, vengono interamente compensate.

Le spese di CTU vengono poste a carico di parte attrice, e dei convenuti sul punto reciprocamente soccombenti, ciascuno nella misura di 1/3.

Avv. Emanuela Foligno

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