Il datore di lavoro è tenuto a rispondere dell’operato del suo dipendente ai sensi dell’art. 2049 c. c. ed è quindi obbligato in solido al ristoro dei danni derivanti dall’infortunio sul lavoro mortale, anche se nei suoi confronti sia stato emesso giudicato assolutorio relativamente all’illecito amministrativo contestato (Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1637/2021 del 12/08/2021)

Con ricorso depositato l’ I.N.A.I.L. espone: a) che in data 20/11/2007, alle ore 17,00 circa, il lavoratore, nel corso dell’esecuzione di lavori di svuotamento di un pozzetto per la raccolta di acque reflue all’interno di un cantiere per la realizzazione di due palazzine sito in Corleone era stato coinvolto in un infortunio sul lavoro mortale; b) che, in particolare, era accaduto che il conducente della betoniera, dipendente di altra Società, postosi alla guida di una betoniera dotata di pompa aspirante e collocata su un dosso di terreno a poca distanza dal pozzetto da svuotare, aveva posto in essere una manovra inconsulta ed improvvisa, a seguito della quale il mezzo era scivolato repentinamente dal dosso, andando a colpire il lavoratore che si trovava in uno spazio tra detta betoniera ed un muro di contenimento; c) che in esito al procedimento penale il conducente della betoniera era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione con sentenza n. 1041 / 2013 del Tribunale di Termini Imerese, confermata dalla pronunzia n. 3312 / 2015 della Corte territoriale, divenuta definitiva in data 12/03/2016 ; d) che l’Istituto, in adempimento dei propri compiti istituzionali, previa riconduzione dell’occorso alla nozione di infortunio sul lavoro, aveva provveduto alla corresponsione in favore dei superstiti delle prestazioni di legge (assegno di lutto e rendita ex art. 85 T.U. 1124 / 1965); e) che, in applicazione degli artt. 10 e 11 T. U. cit. , intendeva esercitare la speciale azione di regresso al fine di ottenere, ex art. 2049 c.c., il rimborso del costo delle prestazioni previdenziali erogate in dipendenza dell’occorso, per euro 115.563,31.

I convenuti rimangono contumaci e il Tribunale ritiene la domanda dell’Istituto fondata.

Relativamente alla ricostruzione dell’infortunio risulta pacifico che in data 20/11/2007, verso le ore 16,30 circa, nell’ambito delle attività di realizzazione di due palazzine residenziali il capo cantiere disponeva lo svuotamento di un pozzetto predisposto per la raccolta delle acque reflue, al fine veniva utilizzata una betoniera idrostatica dotata di pompa aspirante. La betoniera, si posizionava a motore accesso su un piccolo dosso di terreno, a poca distanza (mt 1,40) da un muro e quasi a ridosso del pozzetto da svuotare. Si avvicinava in tale frangente il lavoratore, collocandosi con le spalle al muro e di fronte alla betoniera in opera; purtroppo durante l’operazione di svuotamento la betoniera scivolava dal dosso ed il lavoratore rimaneva incastrato tra la stessa ed i l muro, riportando gravissimo politrauma in dipendenza del quale decedeva dopo essere stato condotto al nosocomio di Corleone,

L’intervenuta ASL ha riscontrato la violazione di numerose norme relative alla sicurezza sul luogo di lavoro, quali l’art. 4 d.P.R. n. 547/1955, gli artt. 4, 5 e 35 d.Lgs. n.626/1994, il d.P.R. n. 164/1956, il d.lgs 494/1996 (oltre che l’art. 2087 c.c. ).

La responsabilità del conducente della betoniera per la ravvisata violazione dell ‘art. 589 c.p. , del resto, è stata definitivamente accertata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 1041 /2013, confermata dalla Corte Territoriale (n. 3312/2015) e passata in giudicato il 12/03/2016, che viene integralmente condivisa.

Ergo, essendosi formato il giudicato per il delitto di omicidio colposo, tanto basta per affermare il diritto dell’ I.N.A.I.L. al rimborso di quanto erogato per l’infortunio in questione a norma degli articoli 10 e 1 1 del d.p.r. n. 1124 del 1965 per il recupero delle somme corrisposte ai superstiti dell’infortunato.

L’art. 10 del Decreto prevede che: ” l’Assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice Civile “.

Ed ancora, il datore di lavoro è tenuto a rispondere dell’operato del suo dipendente ai sensi dell’art. 2049 c. c. ed è quindi obbligato in solido al ristoro dei danni derivanti dal sinistro, seppure nei confronti della stessa sia stato emesso giudicato assolutorio relativamente all’illecito amministrativo contestato.

Passando alla determinazione del quantum, viene osservato che l’I.N.A.I.L. svolge la sua azione attraverso atti, emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, assistiti da una presunzione di legittimità revocabile in dubbio unicamente di fronte a contestazioni precise e puntuali.

Pertanto, il conducente della betoniera viene condannato a rimborsare all’ I.N.A.I.L. l’ulteriore somma di euro 25.516,34, fino alla concorrenza della somma di euro 90.046,97; la società datrice viene condannata al rimborso dell’ integrale costo delle prestazioni previdenziali erogate in dipendenza dell’infortunio mortale sul lavoro nella misura di euro 115.563,31.

Alla soccombenza segue la condanna solidale dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00, oltre spese e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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