Le Sezioni Unite intervengono sulla dibattuta questione dei fenomeni atmosferici violenti, sancendone i connotati specifici per potere essere qualificati caso fortuito

I fenomeni atmosferici violenti possono essere qualificati come caso fortuito solo se provvisti dei due requisiti dell’eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell’evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quello specifico evento un’eccezione.

In tal senso la Suprema Corte, Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n. 5422/21 del 26 febbraio 2021

Detto in altri termini, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza.

La proprietaria di un terreno agricolo cita a giudizio il Consorzio di Bonifica territoriale onde vederne accertata la responsabilità per omessa custodia che causava l’allagamento del fondo di proprietà con ingenti danni.

La richiesta risarcitoria, nei confronti della Regione Campania, che a sua volta chiamava in causa il Consorzio di bonifica e il Comune, veniva integralmente accolta dal Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, che liquidava i danni, in via equitativa.

La decisione veniva impugnata innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche di Napoli, che, ritenendo sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c., in capo alla Regione e al Consorzio, la confermava.

Il Consorzio adisce la Cassazione.

La Corte, richiama il principio ormai consolidato, ma occasionalmente dibattuto, secondo il quale, affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, ex art. 2051 c.c. e quindi essere qualificato come caso fortuito, dev’essere necessariamente provvisto dei due requisiti dell’eccezionalità ed imprevedibilità.

L’imprevedibilità è da intendersi come obiettiva inverosimiglianza dell’evento, mentre l’eccezionalità come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere un singolo evento, per l’appunto, un’eccezione.

Ergo, se un dato fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza (2482/2018).

L’attribuzione del carattere di fortuito, in definitiva, si pone come risultato di un’indagine obiettiva, fondata sull’esame di dati scientifici di stampo statistico, che facciano specifico riferimento al conteso geografico in cui esso si è verificato ed in cui è localizzata la cosa oggetto di custodia (30521/2019, 2482/2018).

Il secondo motivo di doglianza riguarda la liquidazione equitativa del danno compiuta che secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere invece analiticamente stimata.

La Corte chiarisce che il ricorso, da parte del Giudice di merito, alla liquidazione equitativa del danno è legittimo quando sia impossibile o estremamente difficile operare una sua esatta quantificazione.

Inoltre, laddove la scelta di procedere alla liquidazione equitativa sia congruamente ed adeguatamente motivata, è sottratta al sindacato di legittimità.

Allo scopo, onde evitare profili di arbitrarietà, il Giudice di merito deve indicare analiticamente i criteri seguiti per determinare l’entità del risarcimento e deve considerare gli elementi acquisiti al processo come fattori costituitivi nel processo di liquidazione equitativa del danno.

E’ corretta la scelta del Giudice di merito di ricorrere alla valutazione equitativa, e corretta e logica è la motivazione fornita che indica i criteri assunti alla base del procedimento valutativo quelli estrapolati dalla Consulenza tecnica e dal materiale fotografico .

In buona sostanza, la responsabilità del Consorzio è sussistente in quanto, il canale esondato fa parte dei Regi Lagni, e che tutto il bacino rientra nel comprensorio di bonifica.

Ed ancora, l’imprevedibilità dell’evento atmosferico, alla stregua di un’indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento”, mentre l’eccezionalità è da “identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale”.

“In tale ottica, dunque, l’accertamento del “fortuito” rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia” (Cass. n. 2482 del 2018, cit.: Cass. n. 30521/2019).

Il Tribunale superiore delle acque ha valutato la mancata dichiarazione di uno stato di necessità o di emergenza, ha infine considerato come decisivo il rilievo che l’evento si è ripetuto in un breve arco temporale sì da escludere il carattere di eccezionalità, quanto meno con riferimento a questo secondo evento.

Tale apprezzamento, è congruo e coerente e come tale insindacabile in legittimità.

Il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Avv. Emanuela Foligno

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