Nel caso di sofferenza fetale insorta in una gravidanza ad alto rischio, i giudici hanno ritenuto non adeguatamente valutata la condotta del ginecologo che aveva seguito la gestante per tutta la gravidanza. Pur in presenza di una precedente assoluzione penale, la sentenza di secondo grado è stata annullata perché il giudice non ha svolto una corretta verifica sulla prevedibilità dell’evento e sulla diligenza richiesta al sanitario, alla luce della condizione ipertensiva della donna, dei segnali clinici emersi e della scelta di non indirizzare tempestivamente la paziente verso una struttura dotata di terapia intensiva neonatale. La vicenda viene così rimessa al giudice civile per una nuova valutazione ai fini del risarcimento (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 19 dicembre 2025, n. 40808).
I fatti
La vicenda riguarda il caso di una gestante alla trentaseiesima settimana di gravidanza con una nota condizione ipertensiva. Durante la fase finale della gravidanza, la donna ha avvertito forti dolori addominali e, dopo aver contattato il ginecologo di fiducia, è stata inizialmente prescritta una terapia farmacologica.
Successivamente, la paziente si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Polistena, dove i medici di turno hanno monitorato la gestante e, constatata l’assenza di segnali di travaglio o sofferenza fetale acuta, non hanno disposto un ricovero immediato in struttura di primo livello. Alla nascita, il neonato ha riportato lesioni gravi dovute a sofferenza fetale...





