Vigile del Fuoco muore durante un salvataggio, Viminale condannato al risarcimento dei familiari

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vigile del fuoco vittima del dovere

Un Vigile del Fuoco muore durante un intervento di salvataggio in provincia di Arezzo: il Ministero dell’Interno è stato ritenuto responsabile per l’utilizzo di un mezzo non adeguatamente controllato, con conseguente condanna al risarcimento dei familiari (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 24 dicembre 2025, n. 33974).

I fatti

A seguito dell’uscita di strada di un autoarticolato, il conducente, era finito al di sotto del livello stradale, sul greto del torrente (in provincia di Arezzo), subendo un trauma alla colonna vertebrale, sicché il caposquadra dei Vigili del Fuoco, aveva deciso di recuperarlo mediante l’uso di una barella di tipo toboga, servendosi di una autogrù. Era quindi stato calato nel vuoto il vigile M.S., con il compito di portare con sé una barella, imbracare il ferito e proteggerlo nella risalita, ma il cavo dell’autogrù, cui lo stesso era agganciato, si era spezzato ed il bozzello che lo sovrastava lo aveva raggiunto, colpendolo violentemente sulla testa e causandone la morte immediata.
Il Tribunale dichiarò la responsabilità del Ministero, quale datore di lavoro in ordine all’infortunio mortale occorsogli, per avere messo a disposizione del proprio dipendente un mezzo intrinsecamente pericoloso, omettendo di compiere i doverosi e indispensabili controlli sul medesimo mezzo, condannandolo a corrispondere a titolo di risarcimento del danno da perdita del vincolo parentale, la somma di Euro 92.789,69, e a titolo di risarcimento del danno da perdita del vincolo parentale, biologico e patrimoniale, la somma di Euro 208.307,00, oltre accessori e spese di lite.

L’intervento della Cassazione

Non è dubbio che, ai fini di quanto previsto dall’art. 2 del D. Lgs. n. 626/1994 (all’epoca dei fatti vigente), il datore di lavoro responsabile degli obblighi di protezione e sicurezza nei confronti del lavoratore debba individuarsi nel Comandante provinciale dei VVFF dell’epoca, come pure accertato dal giudice d’appello.

Ma, come pure da questo correttamente ritenuto, l’azione per cui è processo è stata promossa nei confronti di un’Amministrazione dello Stato, che risponde dell’operato dei suoi organi ai sensi dell’art. 28 Cost., per il nesso di immedesimazione organica. Pertanto, la circostanza che il datore di lavoro ex art. 2 D.Lgs. n. 626/1994 ossia il Comandante provinciale dei VVFF, sia stato assolto in sede penale dall’accusa di omicidio colposo non esaurisce lo spettro delle possibili condotte (lato sensu) rilevanti da parte di altri funzionari o dipendenti del Ministero, comunque preposti alla manutenzione dei mezzi dei VVFF, posto che il profilo che qui interessa concerne l’utilizzo di un mezzo inadeguato e privo di manutenzione, quale causa determinante dell’evento mortale.
D’altra parte, occorre pure osservare, per quanto ovvio, che gli odierni ricorrenti hanno agito ex art. 2043 c.c. nei confronti del datore di lavoro del proprio congiunto – ossia, come è pacifico, il Ministero odierno ricorrente – deducendo la violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. (disposizione che colora nella fattispecie la responsabilità aquiliana – v. Cass. n. 10578/2018), non certo nei confronti del Comandante provinciale Si., seppure nella suddetta qualità.

Vigile del Fuoco muore in servizio

Ed è proprio in tale ottica che la Corte toscana ha ritenuto di fondare la responsabilità aquiliana del Ministero ricorrente, ma limitandosi ad utilizzare il compendio probatorio (in particolare, gli atti del procedimento penale ritualmente acquisiti al giudizio) per evidenziare che certamente, a livello nazionale, vi era un ufficio istituzionalmente preposto a disporre verifiche e controlli di sicurezza sui macchinari, ossia la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento dei VVFF, nel cui ambito esisteva l’Area VI che si occupava precipuamente di Macchinari e Materiali.

D’altra parte, questa Corte, su un piano generale, ha più volte affermato che L’azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell’operato dell’autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa – tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali – anche quando difetti una identificazione precisa dell’autore del reato stesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico, come quello che lega la società di capitali al suo amministratore, o di dipendenza.

Vigile del Fuoco muore a causa dei mezzi non sicuri

La decisione impugnata, dunque, si rivela sul punto esente dalle censure mossele con i mezzi in esame.

Anzitutto, la questione se fosse consigliabile o meno l’apertura del carter, ai fini di manutenzione, all’evidenza non concerne un error iuris, ma integra solo una quaestio facti, evidentemente non proponibile dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il primo e il quarto motivo di critica – entrambi attinenti all’ulteriore profilo di responsabilità accertato dalla Corte toscana circa la scelta della modalità di intervento – restano conseguentemente assorbiti, perché il rigetto dei motivi poc’anzi delibati, con conseguente definitività dell’accertamento della responsabilità aquiliana in capo al Ministero per il profilo colposo fin qui esaminato, rende a tal punto superflua la verifica circa la correttezza o meno Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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