Telecom Italia è stata condannata in via definitiva, con sentenza emessa dai giudici della Suprema Corte di Cassazione, a trasformare due contratti di somministrazione a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per violazione delle disposizioni di legge in materia di elementi essenziali dei contratti

Il giudizio era stato instaurato a seguito del ricorso proposto da due signore assunte dall’azienda di telecomunicazioni italiana, al fine di ottenere la declaratoria di nullità dei rispettivi contratti di somministrazione a tempo determinato e alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore.

Il Tribunale, in qualità di giudice di primo grado, aveva accolto le domande delle lavoratrici sul rilievo della genericità e inintelligibilità della causale dei contratti di somministrazione ivi indicata come “gestione delle attività di call center in relazione alle esigenze di carattere organizzativo connesse al riassetto societario del gruppo Telecom”.

La sentenza veniva riformata in appello.

I giudici della Corte territoriale adita, avevano avuto modo di osservare che, per effetto del D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 5, che ha soppresso nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 4, in riferimento alla “indicazione degli elementi di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del comma 1″, deve ritenersi venuto meno l’onere di indicazione formale della causale, quindi delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che giustificano il ricorso alla somministrazione a tempo determinato.

Ciò impone che, per i contratti conclusi dal 26.10.2004, la nullità dei contratti di somministrazione a termine deve considerarsi limitata soltanto all’ipotesi di mancanza della forma scritta, salvo l’onere, in capo al soggetto utilizzatore, di dimostrare l’effettività delle esigenze indicate nel contratto medesimo e il nesso causale tra le stesse e il ricorso al lavoro somministrato.

Ebbene, nel caso in esame, secondo la Corte di merito, la società appellante Telecom Spa, aveva compiutamente provato l’esigenza organizzativa che aveva reso necessario il ricorso al lavoro somministrato a termine. In particolare si trattava della necessità, all’epoca della conclusione dei contratti con le due lavoratrici, di far fronte al servizio call center Tim in attesa del passaggio a tale servizio di telefonia mobile, di personale già addetto al call center della telefonia fissa.

Il ricorso per Cassazione

Con il primo motivo di impugnazione le due ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione della legge (del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 21, 22 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, per non avere la Corte territoriale accertato la genericità delle causali indicate nei contratti di somministrazione, di cui si discute.

Il riferimento normativo è contenuto nell’art. 20, comma 4 del D.Lgs. n. 276 del 2003, che detta le condizioni di liceità, “la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferite all’ordinaria attività dell’utilizzatore“.

La formula appena citata, ricalca quella contenuta nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche se in riferimento al contratto commerciale tra agenzia di somministrazione e utilizzatore.

La disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001 è richiamata, a sua volta, dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22, comma 2, in relazione al rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro “per quanto compatibile”.

Ebbene, l’art. 21 prevede che il contratto di somministrazione sia stipulato in forma scritta ed elenca gli elementi che devono risultare per iscritto; tra questi, la lett. c) indica “i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20“.

L’art. 21 citato, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 251 del 2004, prevede espressamente la sanzione della nullità in caso di difetto di forma scritta del contratto di somministrazione.

Il riferimento ai suddetti elementi – continuano i giudici della Cassazioneè rimasto nel successivo art. 27, comma 1, secondo cui quando la somministrazione di lavoro sia avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui ai precedenti art. 20, e art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere in via giudiziaria la costituzione d’un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore con effetto dall’inizio della somministrazione.

La decisione dei giudici di legittimità

Le disposizioni appena richiamate, lette in modo sistematico, impongono che nel contratto di somministrazione siano indicate le ragioni dell’utilizzazione di lavoratori a tempo determinato e che le stesse siano esplicitate nella loro fattualità, in modo da rendere chiaramente percepibile l’esigenza addotta dall’utilizzatore e il rapporto causale tra la stessa e l’assunzione del singolo lavoratore somministrato.

Peraltro, come già affermato dai giudici della Corte di Cassazione (Cass. n. 17540 del 2014), ammettere che il contratto di somministrazione possa tacere, puramente e semplicemente, le ragioni della somministrazione a tempo determinato riservandosi di enunciarle solo a posteriori in ragione della convenienza del momento, vanificherebbe in toto l’impianto della legge e siffatta omissione sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge o di deviazione causale del contratto, entrambe sanzionate con la nullità.

Sarebbe infatti svuotata di contenuto ogni verifica sulla effettività della causale ove questa potesse essere non indicata o solo genericamente indicata nel contratto.

Conclusivamente, – affermano i giudici del Supremo Collegio – oltre alla forma scritta, devono ritenersi prescritti ad substantiam, per loro natura e per coerenza sistematica con altre disposizioni di legge, anche gli elementi di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e).

Ebbene, nel caso in questione, la Corte d’appello, non si è uniformata a tali principi e, nell’accogliere l’appello di Telecom sul presupposto della non necessaria indicazione formale della causale nel contratto di somministrazione, ha del tutto omesso qualsiasi indagine sul contenuto della causale stessa, in relazione alle censure di genericità e non intelligibilità ritualmente sollevate dalla lavoratrice.

Il ricorso delle due lavoratrici, deve, pertanto, essere accolto.

Sabrina Caporale

 

Leggi anche:

CONVIVENZA MORE UXORIO: IL LAVORO DOMESTICO DEVE INTENDERSI GRATUITO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui