Sopravvenienza di figli: quando si può chiedere la revoca del testamento?

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sopravvenienza di figli

In tema di sopravvenienza di figli, il testamento è revocato anche nel caso in cui sia esperita vittoriosamente nei confronti del testatore l’azione di accertamento della filiazione. È quanto emerge dall’ultima pronuncia della Seconda Sezione Civile della Cassazione n. 13680/2019

La vicenda

L’azione era stata introdotta dal figlio naturale del de cuius, il quale, pur essendo a conoscenza della sua esistenza non lo aveva mai riconosciuto.
Conclusosi vittoriosamente il procedimento per l’accertamento della filiazione, quest’ultimo decideva di presentare istanza dinanzi al giudice civile per la revocazione del testamento olografo del padre ai sensi dell’art. 687 c.c. e la riapertura della successione.
In primo grado l’istanza fu accolta. Ed invero, a detta del tribunale adito, l’art. 687 c.c., salva la previsione del comma 3, prescinde dalla manifestazione di volontà del de cuius, disponendo l’effetto di eliminazione delle disposizioni di ultima volontà in relazione alla mera oggettività della “nuova” situazione.
«L’art. 687 c.c., ha quale fondamento oggettivo la mera modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni: e tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto il figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente- come nel caso in esame – l’azione di accertamento della filiazione naturale».
Diversa valutazione, quella operata dai giudici dell’appello, secondo i quali, la citata disposizione del codice civile (art. 687 c.c.), non risulta applicabile al caso in esame, in cui l’accertamento giudiziale della filiazione era stato compiuto da un soggetto il quale aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio: in tale ipotesi, secondo i giudici del gravame, la tutela dei diritti successori dei figli e dei discendenti viene attuata mediante la disciplina della successione necessaria, in una maniera completamente diversa, e cioè mediante il riconoscimento di un potere di impugnativa delle disposizioni lesive della riserva e non con la caducazione automatica del testamento.

Il giudizio di legittimità

Più volte in passato, la giurisprudenza della Cassazione ha avuto modo di affermare che “in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell’art. 687 c.c., comma 1, ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l’azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell’art. 277 c.c., comma 1, e art. 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest’ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza (Cass., Sez. II, 5 gennaio 2018, n. 169)”.
Di tale principio, non aveva fatto corretta applicazione la corte di merito che aveva deciso partendo dall’erroneo presupposto secondo cui la norma dell’art. 687 c.c., non risulti applicabile là dove l’accertamento giudiziale della filiazione sia stato compiuto nei confronti di un soggetto che aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio.
In definitiva la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d’appello di Venezia per un nuovo esame di merito.

La redazione giuridica

 
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