Respinto il ricorso di un automobilista che lamentava la decisione dei Giudici di merito di compensare per i due terzi le spese di lite così imponendogli di pagare più di quanto riconosciutogli a titolo risarcitorio per un sinistro stradale
In regime di “giusti motivi”, la valutazione sulla compensazione delle spese di lite è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17999/2020 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista che chiedeva un risarcimento di poco superiore a 17 mila euro per i danni subiti a seguito di un sinistro stradale, durante il quale la propria autovettura era stata travolta da un altro veicolo.
L’attore aveva convenuto in giudizio il proprietario dell’altro mezzo convolto nell’incidente nonché la compagnia assicurativa di quest’ultimo. In primo grado il Giudice di Pace aveva dichiarato l’esclusiva responsabilità del convenuto condannandolo in solido all’Assicurazione a risarcire il danno per una somma pari a Euro 2.532,54, inferiore dunque a quella richiesta e aveva compensato nella misura di due terzi le spese di giudizio e di CTU. La sentenza era stata confermata anche in sede di appello.
L’appellante lamentava la mancata considerazione delle valutazioni del consulente di parte, nonché la decisione di compensare per i due terzi le spese di lite e di CTU, nonostante l’accoglimento della domanda, ciò comportandogli un danno in quanto doveva pagare le spese di lite più di quanto gli veniva riconosciuto a titolo risarcitorio.
Il Tribunale, invece, aveva ritenuto corretta la sentenza, avendo il giudice deciso in base a una CTU in linea con la documentazione presente agli atti e con il danno che l’appellante aveva dimostrato.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente sosteneva che avrebbe pagato per le spese giudiziali più di quanto aveva ricevuto a titolo di risarcimento. Ciò sarebbe stato contrario a quanto enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 5696/2012 che ha stabilito che un regolamento delle spese processuali che lascia a carico della parte vincitrice oneri difensivi che superano il valore del bene, vanifica il diritto fondamentale ad agire il giudizio ex art. 24 Cost.
I Giudici Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 17999/2020 hanno ritenuto il ricorso inammissibile. Infatti il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto che la compensazione operata dal GdP dei due terzi delle spese di lite fosse da ritenersi corretta, in quanto dovuta dalla accertata sproporzione tra quanto richiesto a titolo di risarcimento e quanto effettivamente liquidato giudizialmente. “Orbene, tenuto conto della somma ottenuta dalla Compagnia assicurativa già in sede stragiudiziale, sarebbe spettato alla parte valutare la convenienza di un giudizio”.
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