Straripamento del torrente provoca il decesso di un abitante: è  responsabile il Comune? (Cassazione civile, sez. un., dep. 10/06/2022, n.18800).

Straripamento del torrente, che ha causato il decesso di un abitante, viene addebitato al Comune per incuria e omessa manutenzione del corso d’acqua.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto i gravami interposti dal Comune di Poggio Imperiale, in via principale, e dalla Regione Puglia, in via incidentale, in relazione alla pronunzia del Tribunale Regionale delle Acque, di accoglimento della domanda, nei loro confronti proposta dai congiunti dell’uomo deceduto, essendo risultato il corso d’acqua ostruito “da terra, vegetazione e materiali vari” che avevano “impedito il deflusso delle acque”, provocando così lo straripamento del torrente.

Il Comune propone ricorso in Cassazione deducendo violazione/falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 c.c., art. 100 c.p.c., R.D. n. 1775 del 1933, art. 200.

In sostanza, il Comune si duole che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche abbia erroneamente dichiarato “inammissibile la specifica censura articolata dall’appellante, applicando un orientamento… inconferente, perché riguardante l’ipotesi – del tutto diversa – in cui l’impugnazione da parte di uno dei condannati sia volta a sostenere la responsabilità anche di altri coobbligati solidali insieme alla propria”.

Il motivo è fondato.  

A fronte della pronunzia del Giudice di prime cure di condanna al pagamento, in via solidale, di somme a titolo di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati in conseguenza del decesso del congiunto, cagionato dallo straripamento del torrente, il Comune ha interposto gravame, dolendosi in particolare della mancata considerazione del motivo di censura concernente la dedotta e provata circostanza che “il Consorzio di Bonifica della Capitanata” avesse “provveduto di fatto alla manutenzione del canale e del torrente”, essendo conseguentemente tenuto – stregua “delle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione (Sez. Un. 5394 del 2007 e Sez. Un. n. 9591 del 2012”),  a risarcire i danni… cagionati dal difetto di manutenzione, di cui invece il Tribunale ha erroneamente ritenuto responsabile il Comune di Poggio Imperiale.

Il Comune, quindi, chiedeva che la corte di merito “volesse…: “A) in accoglimento del presente appello e in riforma dell’impugnata sentenza: 1) in via preliminare; accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva del Comune di Poggio Imperiale perché estraneo alla causazione dei fatti che avrebbero determinato l’evento danno di cui è causa”.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha dichiarato inammissibile la censura, “poiché non si dà adeguatamente atto di avere mai chiesto al TRAP la graduazione delle reciproche responsabilità o la rivalsa tra corresponsabili (il Consorzio veniva chiamato in giudizio dalla Regione Puglia).

La censura del Comune è fondata in quanto avendo “chiaramente dedotto il proprio difetto assoluto di legittimazione passiva ed escluso totalmente una propria responsabilità, nell’impugnata sentenza il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha “ritenuto inammissibile la specifica censura articolata dall’appellante, applicando un orientamento… inconferente al caso di specie, perché riguardante l’ipotesi – del tutto diversa – in cui l’impugnazione da parte di uno dei condannati sia volta a sostenere la responsabilità anche di altri coobbligati solidali insieme alla propria”, come affermato in particolare da Cass., Sez. Un., 20/6/2017, n. 15279, ove si è espressamente sottolineato che “l’impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell’art. 2055 c.c., la sua responsabilità per l’intero nei confronti del danneggiato”.

Non rileva che il Comune non abbia dato atto di avere chiesto “la graduazione delle reciproche responsabilità per lo straripamento del torrente, o la rivalsa tra corresponsabili”, poiché lo stesso, con la censura erroneamente dichiarata inammissibile, ha escluso totalmente la propria legittimazione e responsabilità”.

Ergo, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha in effetti omesso di esaminare la predetta censura, limitandosi a valutare la diversa ipotesi della solidarietà passiva tra corresponsabili.

La sentenza viene cassata, con rinvio al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l’esame della censura erroneamente dichiarata inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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