Per commisurare la diligenza dovuta dal professionista nell’assumere il mandato alle liti il suo margine di discrezionalità nella scelta della strategia difensiva è segnato dalla natura e dalle caratteristiche della controversia e dall’interesse del cliente ad affrontarla con relativi oneri

La vicenda

L’azione era stata promossa dal ricorrente avverso il suo avvocato, per far valer la responsabilità professionale in un’azione di opposizione a decreto ingiuntivo, definita con dichiarazione di improcedibilità per tardività dell’iscrizione a ruolo della citazione.
La corte d’appello di Milano, confermando in parte la sentenza di primo grado di respingimento della domanda risarcitoria, aveva da una parte, ritenuto che il compenso per la prestazione professionale dell’avvocato non fosse dovuta a causa dell’errore commesso nell’espletare la difesa; ma al contempo, quanto all’ulteriore danno lamentato dal cliente, aveva escluso il raggiungimento della prova che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stato accolto. Aveva perciò, condannato, il professionista alla restituzione dell’acconto già versato dal cliente pari a Euro 590,78.

La responsabilità professionale dell’avvocato

In materia di responsabilità del professionista per l’attività professionale che gli compete, vale il principio generale espresso dalla Terza Sezione Civile della Cassazione n. 11213 del 09/05/2017 secondo cui “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato”.
La sentenza di merito, sotto questo aspetto, era in linea con quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di oneri probatori gravanti sull’attore.
Ed invero, non vi erano dubbi che l’avvocato fosse incorso in un errore procedurale imperdonabile, per aver depositato in ritardo la citazione in opposizione; legittima era, dunque la condanna di restituzione degli acconto.
Ma è anche vero che nello stesso atto introduttivo, il cliente aveva addotto la responsabilità del professionista per non averlo informato preventivamente che la lite sarebbe stata inutile e costosa.

Ebbene riguardo a quest’ultimo punto valgono le norme deontologiche che regolano agli oneri inerenti al mandato alle liti.

In tale senso, si è pronunciata la Seconda Sezione della Cassazione  (n. 16023 del 14/11/2002) che ha ritenuto che, “di regola, le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, non per conseguirlo.
Ma quando, nella specie, l’avvocato accetti l’incarico di svolgere un’attività stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere in ordine all’utile esperibilità di un’azione giudiziale, la prestazione oggetto del contratto non costituisce un’obbligazione di mezzi, in quanto egli si obbliga ad offrire tutti gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti opportuni allo scopo di permettere al cliente di adottare una consapevole decisione, a seguito di un ponderato apprezzamento dei rischi e dei vantaggi insiti nella proposizione dell’azione.
Pertanto, in applicazione del parametro della diligenza professionale (art. 1176, secondo comma, cod. civ.), sussiste la responsabilità dell’avvocato che, nell’adempiere siffatta obbligazione, abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l’utile esperimento dell’azione, rinvenendo fondamento detta responsabilità anche nella colpa lieve, qualora la mancata prospettazione di tali questioni sia stata frutto dell’ignoranza di istituti giuridici elementari e fondamentali, ovvero di incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione”.

La scelta della strategia processuale

Al di fuori invece, dello specifico incarico (stragiudiziale) di esprimere un parere legale riguardo a una questione posta dal cliente, l’obbligazione dell’avvocato riacquista il normale carattere di obbligazione di mezzi. In questo caso, in riferimento al tema della strategia processuale scelta dal difensore , la diligenza professionale si misura in relazione alle caratteristiche della lite e all’interesse del cliente a coltivarla, e non solo in base al prevedibile esito della lite.
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di merito aveva ritenuto che, pur trattandosi di una lite dal sicuro esito sfavorevole, il professionista aveva voluto tutelare il maggior interesse del cliente che era quello di non  pagare nell’immediato l’importo (di Euro 10.881,00) portato nel decreto ingiuntivo emesso con formula di provvisoria esecutività (per una fornitura di caffè e relativa penale calcolata nella misura del 50% del mancato acquisto di caffè).
La Corte di merito, pertanto, in mancanza di prove specifiche dedotte dall’attore, aveva dato credito alla versione del professionista che, nel difendersi aveva a sua volta dichiarato di avere accettato il mandato alle liti, pur avendo sconsigliato di svolgere l’opposizione, solo in quanto l’attore non aveva le disponibilità economiche per far fronte al debito.
La decisione impugnata aveva inoltre, tenuto conto del comportamento successivo e “proattivo” tenuto dal difensore nel corso della lite, laddove aveva tentato una conciliazione che il cliente, tuttavia, non aveva accettato.
In definitiva, la condotta del professionista non era censurabile poiché aveva mostrato di aver valutato prima di tutto il concreto interesse del suo assistito in rapporto alle caratteristiche della lite, aveva tentato l’esperimento di procedure transattive, non più accettate dal cliente, perciò aveva eseguito con diligenza il suo mandato professionale.

La decisione

Del resto, concludono gli Ermellini, «l’accettazione del mandato a svolgere un’opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo riposta su basi giuridiche pressochè inconsistenti, e la successiva iniziativa processuale di tentare una composizione bonaria della controversia in corso, sono tutte scelte professionali di tipo discrezionale che, valutate ex ante – a prescindere dall’errore processuale commesso nell’avviare l’opposizione nelle forme rituali previste e dal contenuto delle difese-, rientrano nello schema di un comportamento professionale rientrante canone di correttezza professionale richiesta e pretendibile, certamente non iscrivibile nell’ambito di un atteggiamento spericolato o di inerzia, contrastante con l’interesse del cliente».

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
NESSUN COMPENSO ALL’AVVOCATO CHE FA PERDERE IL DIRITTO AL SUO ASSISTITO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui