La presenza di ghiaccio sulla strada non esclude la responsabilità nella causazione di un incidente stradale; il conducente ha in ogni caso, l’obbligo di regolare, l’andatura in relazione alle obiettive condizioni della strada, in modo da evitare pericolo per la sicurezza di persone e cose

La vicenda

Con sentenza della Corte di appello di Milano, il conducente di un autocarro veniva condannato alla pena di 4.800,00 Euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver cagionato un incidente stradale e dell’aver commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.
Dalla dinamica dei fatti era emerso che il mezzo, dopo aver urtato contro la barriera jersey, che divideva i sensi di marcia, si era ribaltato qualche metro più avanti. I militari intervenuti sul luogo a seguito di segnalazione, rinvenivano l’autocarro parzialmente distrutto, mentre i sanitari soccorrevano il guidatore, cui veniva riscontrato un tasso alcolemico di 1,19 gr./l.
In primo grado, il Tribunale condannava l’imputato per il reato ascritto con l’aggravante di aver causato l’incidente, ritenendo sufficiente l’urto del veicolo contro un ostacolo o la sua fuoriuscita dalla sede stradale.
Diversa la valutazione della corte d’appello milanese, in ordine all’applicazione della circostanza aggravante, ritenendola sussistente in presenza di prova di un nesso di causa tra la condotta del conducente ed il sinistro” con la precisazione, però, che l’onere della prova per escludere tale nesso è inverso, occorrendo accertare la sopravvenienza di un evento, il quale, inseritosi nell’iter causale, abbia innescato un percorso eziologico completamente diverso rispetto a quello determinato dall’agente oppure che, pur inserendosi nel percorso causale collegato alla condotta, si connoti per l’assoluta anomalia ed eccezionalità”.
Invero, le modalità del sinistro apparivano sintomatiche di una diminuita capacità di determinazione alla guida, versandosi in ipotesi di incidente autonomo, consistito nella collisione di un autocarro contro la barriera New Jersey divisoria dei sensi di marcia.

Il ricorso per Cassazione

La vicenda è giunta sino ai giudici della Cassazione, a seguito del ricorso formulato dal difensore dell’imputato, il quale lamentava la violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata per la mancata valutazione del nesso eziologico tra stato di ebbrezza alcolica e evento.
Ed infatti, i giudici di merito avevano omesso di rilevare la presenza di ghiaccio sul fondo stradale del tratto curvilineo, ove si era verificato l’incidente stradale: “qualsiasi guidatore, anche non in stato di ubriachezza, sarebbe potuto sbandare nelle circostanze di tempo del caso – orario notturno, strada non illuminata e tratto curvilineo – che nascondevano la presenza di ghiaccio; peraltro, egli non guidava a velocità elevata, bensì manteneva solo un’andatura non adeguata allo stato dei luoghi”.
Quanto alla dedotta insussistenza del nesso causale tra lo stato di ebbrezza alcolica e l’evento il ricorso non è stato accolto.
La Corte territoriale aveva escluso la ricorrenza del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato, conducente dell’autocarro, e il sinistro, evidenziando che egli avrebbe dovuto dimostrare l’intervento di un fattore eccezionale idoneo ad interrompere il legame eziologico.

Sul punto attualmente si dividono due orientamenti giurisprudenziali.

Un primo indirizzo ritiene che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2-bis, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015).
Secondo la tesi contraria, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2-bis, è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017; Sez. 4, n. 31360 del 04/07/2013).
«In ogni caso, – affermano i giudici della Suprema Corte – a prescindere dall’opzione interpretativa cui si intenda aderire, nella fattispecie, il ricorrente, per sostenere la tesi dell’inesistenza del nesso di causalità, aveva attribuito l’incidente alla presenza di ghiaccio sul tratto stradale interessato dall’incidente».
In tema di circolazione stradale, tuttavia, sussiste l’obbligo di regolare l’andatura in relazione alle obiettive condizioni della strada, in modo da evitare pericolo per la sicurezza di persone e cose (art. 141 C.d.S.).
Al riguardo, la difesa aveva sottolineato soltanto genericamente, l’incidenza della strada ghiacciata nel determinismo causale, senza specificare le ragioni per le quali non avrebbe potuto avvedersi tempestivamente di tale fattore (in modo da regolare la propria velocità) e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, nel descrivere il sinistro, aveva escluso ogni riferimento alle caratteristiche del fondo della carreggiata.

La redazione giuridica

 
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