Viene rimessa nuovamente alla Corte Costituzionale la rilevanza penale della condotta di chi aiuta il suicidio altrui (c.d. suicidio assistito).
La Corte Costituzionale è chiamata a pronunziarsi ancora sull’art. 580 c.p. nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio risulti subordinata alla circostanza che l’aiuto sia prestato a un individuo tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale (Tribunale di Firenze, GIP, ordinanza di rimessione del 17 gennaio 2024)
La vicenda
Il GIP di Firenze, con provvedimento del 17 gennaio 2024 ha sollevato alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale sull’art. 580 c.p., come modificato dalla sentenza del 2019 della medesima Consulta, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio risulti subordinata alla circostanza che l’aiuto sia prestato a un individuo tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32, 117 della Costituzione, quest’ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della Convenzione.
Il caso
Il GIP di Firenze si è pronunciato sulla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica nel procedimento iscritto a carico di tre soggetti che avrebbero organizzato, e in seguito materialmente eseguito, l’accompagnamento di un soggetto presso una Clinica Svizzera dove nel 2022 è deceduto in seguito a suicidio assistito.
L’uomo era affetto da sclerosi multipla e, nel 2021, era venuto a conoscenza dell’esistenza di associazioni che offrivano supporto ai pazienti interessati ad accedere alle procedure di suicidio assistito all’estero, così entrando in contatto con uno degli indagati. L’uomo, l’8 dicembre 2022, confermava la volontà di procedere a suicidio assistito e, utilizzando il braccio che ancora poteva controllare, ha assunto per via orale il farmaco letale, morendo dopo pochi minuti.
Il precedente intervento della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale è già intervenuta nell’anno 2019 sull’art. 580 c.p. dichiarando costituzionalmente illegittimo la suddetta norma, nella parte in cui non escludeva la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), agevolasse l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputasse intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione fossero state verificate da una struttura pubblica del SSN, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
Il GIP di Firenze ha ritenuto di applicare l’art. 580 c.p. nella “versione” risultante a seguito della sopracitata decisione (n. 242/2019), al fine di valutare la possibilità di accogliere la richiesta di archiviazione della Procura, osservando che tale richiesta non poteva essere accolta in quanto la condotta degli imputati rientrava, sì, nell’operatività dell’articolo 580 c.p., ma non appariva integrato il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.
E dunque, la questione di legittimità costituzionale è stata posta dal GIP sul requisito della necessità che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Conseguentemente, il GIP ha dichiarato rilevante e non manifestamente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., e ha disposto la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte Costituzionale, nonché la sospensione del procedimento e dei relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
Avv. Emanuela Foligno






