L’omesso versamento Iva contestato al legale rappresentate della società in crisi finanziaria, supera di soli 9.657 euro la soglia fissata dal legislatore per la punibilità del reato: la Cassazione accoglie la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.

La vicenda

L’addebito era quello di non aver versato, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione relativa all’anno 2009, per un importo complessivo di euro 259.657.
Dopo la condanna in primo grado e la conferma in appello, la decisione era stata impugnata con ricorso per cassazione proposto dalla difesa.
Secondo la prospettazione difensiva, la corte d’appello avrebbe commesso violazione dell’art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo del reato e al mancato riconoscimento dell’inesigibilità soggettiva della condotta richiesta dalla norma.

I motivi di ricorso

In particolare, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare che l’inadempimento delle obbligazioni tributarie era dipeso da una crisi di liquidità dovuta alla difficile congiuntura economica e ad un’annosa crisi di mercato che aveva spinto la società a fondersi con un’altra S.r.l., la quale a sua volta, a causa dell’aggravamento debitorio e della procedura di concordato preventivo, non era stata in grado di adempiere. Inoltre i giudici di merito avrebbero anche omesso di motivare in ordine alla sussistenza del dolo generico di evadere le imposte in misura superiore alla soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice.
Mentre con l’ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. La sentenza impugnata, sul punto, sarebbe stata palesemente contradditoria per aver da una parte, escluso la particolare tenuità del fatto sulla base della cospicua divergenza tra la soglia di punibilità prevista dall’art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000 e le somme evase dall’imputato e, nel passaggio immediatamente successivo, e riconosciuto che la “soglia non era superata di moltissimo”. Parimenti, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere irrilevante il fatto che il mancato versamento aveva riguardato una sola annualità, circostanza, che invece, secondo la difesa, avrebbe dimostrato proprio la “non abitualità” della condotta contestata all’imputato.

Il ricorso è stato accolto perché (parzialmente) fondato.

Certamente non poteva dirsi corretta la censura rivolta alla mancata configurabilità del dolo del reato conseguente all’inesigibilità della condotta imposta al ricorrente.
I consolidati principi giurisprudenziali hanno ormai da tempo, escluso ogni dubbio al riguardo: non ha alcuna rilevanza scusabile il rilievo della crisi societaria. Infatti, il reato di omesso versamento IVA è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che la società attraversi una fase critica e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, posto che tale situazione rientra nell’ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l’inadempimento dell’obbligazione fiscale contratta con l’erario.
Tale elemento può semmai, rilevare come causa di forza maggiore di cui all’art. 45 c.p. solo se siano assolti gli oneri di allegazione idonei a dimostrare, non solo l’asserita crisi di liquidità, ma anche che detta crisi non sarebbe stata fronteggiabile tramite il ricorso ad apposite procedure da valutarsi in concreto, non ultimo il ricorso al credito bancario.
Detto in altri termini, l’imprenditore deve provare di aver posto in essere, senza successo, per causa a lui non imputabile, tutte le misure (anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale) idonee a reperire la liquidità necessari per adempiere il proprio debito fiscale.
Tale prova liberatoria nel caso in esame era mancata. La difesa si era, infatti, limitata ad asserire semplicemente l’esistenza di una pregressa crisi di impresa senza allegare elementi idonei a dimostrare l’entità della crisi, le incolpevoli cause della stessa e l’impossibilità di poterle superare tramite il ricorso ad idonei strumenti da valutarsi in concreto.

Diversamente, coglie nel segno la censura relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.

Come anticipato nel caso in esame, la divergenza tra gli importi non versati dall’imputato e la soglia di non punibilità ammontava a meno di 10.000 euro importo che certamente, può ritenersi prossimo alla soglia predeterminata dal legislatore, discostandosi dalla stessa di meno del 4% e che, a detta degli Ermellini – non preclude una valutazione positiva in termini di tenuità del fatto considerato.
La decisione è avvalorata da un principio spesso richiamato e sedimentato nella giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” prevista dall’art. 131 bis c.p. , è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a euro 250.000 dall’art. 10 ter citato, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo al reato è stato già valutato dal legislatore nelle determinazione della soglia di rilevanza penale” (Sez. III, n. 13218/2015).

La redazione giuridica

 
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