Un incidente avvenuto durante una manovra di svolta a sinistra ha portato i giudici a riconoscere la pari e concorrente responsabilità tra il motociclista e l’automobilista. Nonostante le contestazioni, il compendio probatorio non è risultato sufficiente a superare la presunzione prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c., che impone una ripartizione equa della colpa quando non è possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 3 ottobre 2025, n. 26677).
I fatti
Il sinistro stradale per cui è causa è avvenuto nel Comune di Santi Cosma e Damiano (LT). Il Tribunale di Latina accerta che il sinistro era avvenuto per prevalente responsabilità, in misura del 70%, per il motociclista, e per responsabilità residuale, nella misura del 30% per l’automobilista proveniente da tergo, liquidava pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dei rispettivi aventi diritto.
Il motociclista, prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra, avrebbe dovuto ispezionare la strada per avvistare eventuali veicoli provenienti da tergo. Ciò non è stato fatto perché, in tal caso, egli avrebbe visto l’autoveicolo sopraggiungere ad alta velocità e avrebbe dovuto rinunciare alla manovra dandogli comunque la precedenza.
La Corte di Appello di Roma (sent. 8383/2023), dichiarava invece che il sinistro era stato determinato dalla concorrente e paritaria responsabilità, ex art. 2054, secondo comma, c.c. e per l’effetto rideterminava il risarcimento dei danni patiti dagli appellanti e compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
L’analisi della Cassazione
Viene lamentato l’omesso accertamento della condotta di guida del veicolo antagonista e la errata applicazione della presunzione di pari responsabilità che ha carattere sussidiario e viene applicata solo nella ipotesi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, oppure quando non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro.
Le argomentazioni vengono rigettate.
A fronte della motivazione, congrua e priva da vizi logico-giuridici, con cui la Corte di merito ha affermato che il pur acquisito compendio probatorio non consentiva di superare la presunzione di pari e concorrente responsabilità, i ricorrenti sostanzialmente sollecitano un riesame della dinamica del sinistro e del riparto delle responsabilità dei soggetti coinvolti, che costituiscono valutazioni di fatto riservate al Giudice di merito.
Difatti, copiosa giurisprudenza ha sancito che in caso di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del Giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.
La pari e concorrente responsabilità tra il motociclista e l’automobilista
Al riguardo, la S.C. rammenta che “il conducente di un veicolo a motore, che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l’attenzione dal suo normale campo visivo ….. il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall’iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio”.
Per le ragioni indicate il ricorso viene dichiarato inammissibile con conferma del secondo grado di giudizio.
Avv. Emanuela Foligno





