Un conducente ha chiesto il risarcimento per i danni subiti in un incidente stradale avvenuto l’11 ottobre 2015, attribuendo la responsabilità a un’auto fantasma rimasta non identificata. La Corte ha respinto la domanda, ritenendo non provata la causa del sinistro a causa delle versioni contraddittorie fornite dal danneggiato. (Cassazione civile, sez. III, 26/07/2024, n.20879).
La vicenda giudiziaria
Tribunale e Corte di Appello di Bari rigettano la domanda risarcitoria inerente i danni subiti a seguito di sinistro stradale avvenuto l’11 ottobre 2015, avendone ritenuto non provata la dedotta origine dallo scontro con un’auto fantasma rimasta non identificata.
I Giudici hanno considerato le versioni contraddittorie rese dallo stesso danneggiato prima al momento dell’accesso al pronto soccorso (quando dichiarò di aver perso il controllo dell’auto), poi con la denuncia querela (nella quale parlò di tamponamento) e, infine, con l’atto di citazione introduttivo del giudizio civile (nel quale indicò la causa nell’urto tra la fiancata destra del veicolo non identificato in fase di sorpasso in curva e il passaruota posteriore sinistro della sua auto).
Nello specifico, secondo i Giudici di appello, la ricostruzione “più credibile” sarebbe quella fornita dal Medico del Pronto Soccorso, avvalorata dai Carabinieri intervenuti, che hanno ipotizzato una perdita di controllo dell’auto Citroen C3 dovuta al manto stradale bagnato dalla pioggia.
La versione dei fatti fornita nella querela è smentita dal fatto oggettivo della mancanza sulla Citroen di danni compatibili con un tamponamento con un’ipotetica auto fantasma. Invece, la versione fornita nell’atto di citazione era confermata solo dal teste che veniva però ritenuto inattendibile.
L’intervento della Cassazione
A nulla valgono le censure mosse dall’uomo in Cassazione che respinge il ricorso.
La vittima lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto più credibile la ricostruzione dell’incidente da lui fornita al Pronto Soccorso senza considerare che: si trattava di ipotesi diversa da quelle che, in alcuni precedenti della S.C., sono stati ritenuti configurare confessione stragiudiziale fatta ad un terzo. Egli non aveva mai rilasciato alcuna dichiarazione orale circa la causa dell’incidente, né aveva firmato alcuna dichiarazione scritta; Allianz non aveva provato tale circostanza dell’auto fantasma.
La doglianza non coglie la principale e assorbente ratio decidendi posta a fondamento della sentenza, vale a dire il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’attore/appellante di dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell’altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
Pur ipotizzando che la censura sia fondata, per mera ipotesi, nulla toglierebbe alla correttezza della decisione, atteso che, secondo le regole generali del riparto dell’onere probatorio, non era l’assicurazione a dovere dimostrare che il sinistro aveva avuto origine diversa da quella affermata dall’attore, ma era l’attore a dover dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, vale a dire che l’evento era stato determinato dallo scontro con veicolo rimasto non identificato: onere nella specie non assolto, secondo valutazione di merito non sindacabile (peraltro non oggetto di specifico motivo di critica.)
Correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto dimostrato il fatto storico della dichiarazione resa dal danneggiato al P.S., in quanto di essa si dà atto nel referto della struttura sanitaria.
Il referto di Pronto Soccorso è un atto pubblico
Sul punto viene rammentato che il referto di PS è atto pubblico assistito da fede privilegiata e fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo. Il valore di prova legale riguarda il solo dato estrinseco della dichiarazione, ossia il fatto che quella dichiarazione fu effettivamente resa e lo fu con quel contenuto rappresentato nell’atto, non anche il valore probatorio intrinseco della dichiarazione medesima.
In considerazione di ciò, correttamente, a quella dichiarazione è stata assegnata la valenza di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, la quale, ai sensi dell’art. 2735, primo comma, c.c., è liberamente valutabile dal Giudice del merito. A tale principio si è correttamente attenuta la Corte territoriale che, nel ritenere tale dichiarazione idonea a fondare il convincimento espresso circa l’origine dell’evento, null’altro ha fatto che esercitare il suo dovere/potere di libero apprezzamento della prova, non sindacabile in Cassazione.
Gli elementi istruttori inidonei per i Giudici
Tutti gli elementi istruttori che indica il danneggiato nel ricorso di Cassazione sono stati ritenuti inidonei dai Giudici di appello ad assolvere l’onere probatorio gravante su di esso, ivi compresa la deposizione del teste ritenuto inattendibile, ciò con motivazione che non viene colpita in ricorso da specifici motivo di censura.
La S.C. aggiunge, in conclusione, che:
- a) la dichiarazione confessoria non è “fatto impeditivo” del diritto reclamato (al risarcimento ex art. 283 lett. a cod. ass.), ma elemento di prova ritenuto in sentenza idoneo a dimostrare un fatto diverso e incompatibile con il fatto costitutivo di quel diritto, fermo restando che comunque di tale fatto costitutivo l’attore, che ne era onerato, non ha offerto prova idonea.
- b) la fonte di prova da cui è tratto quell’elemento è stata correttamente ritenuta essere rappresentata dal referto del P.S., del tutto irrilevante rimanendo che la prova per testi chiesta al riguardo dall’assicurazione non fosse stata ammessa.
- c) incomprensibile il richiamo alla deposizione del teste in mancanza di alcuna specifica e ammissibile censura della valutazione di inattendibilità motivatamente espressa dalla Corte d’Appello.
Avv. Emanuela Foligno






