Dopo l’entrata in vigore della legge sulla concorrenza, la tabella unica per il danno non patrimoniale sarà operativa entro Natale

Come molte delle misure previste dalla legge sulla concorrenza, in vigore dal 29 agosto 2017, anche la tabella unica per il danno non patrimoniale non è immediatamente attiva.
Occorrerà infatti attendere Natale affinché sia operativa, in quanto la sua predisposizione è subordinata a un apposito decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della nuova norma, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, fatta su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia.

La previsione della predisposizione di una tabella unica per il risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro per lesioni di non lieve entità sarà valida su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, la tabella unica per il risarcimento del danno non patrimoniale si affiancherà a quella già predisposta per le lesioni di lieve entità e si potrà applicare esclusivamente ai sinistri e agli eventi che si verificheranno successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
L’obiettivo principale e che segna certamente un cambiamento importante è quello di rendere uniforme e chiaro l’importo del risarcimento che spetta a coloro i quali che, a seguito di un incidente stradale, riportino una menomazione all’integrità psico-fisica compresa tra 10 e 100 punti percentuali.
Entro Natale, quindi, si ipotizza che dovrebbe essere tutto pronto per rendere operativa tale disposizione, che si prefigge il fondamentale obiettivo di garantire a tutti un risarcimento pieno ed effettivo e di razionalizzare i costi per le Compagnie di assicurazione e, con essi, l’ammontare dei premi.
La tabella unica per il danno non patrimoniale, inoltre, dovrà indicare anche il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità.
Questo dovrà essere comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del danneggiato.
 
 
 
 
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