Notifica via Pec degli atti processuali, valido il secondo tentativo?

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La Cassazione si è espressa in merito alla validità della notifica via Pec degli atti processuali effettuata al secondo tentativo

È valida la notifica via Pec degli atti processuali anche se il primo tentativo non è andato a buon fine ed è stato necessario farne un secondo?
Per la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 20381/2017 sì, se il secondo tentativo di notifica via Pec degli atti processuali è avvenuto a pochi giorni dal primo entro il tempo pari alla metà dei termini ex art. 325 c.p.c.
Il caso di specie preso in esame dai giudici riguardava una controversia su un avviso di accertamento che l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società.
L’Agenzia aveva deciso di ricorrere in Cassazione contro la decisione con cui la CTR competente aveva rigettato il proprio gravame.
I giudici, però, ben prima di entrare nel merito della vicenda, hanno valutato l’eccezione sollevata dalla società controricorrente circa l’inammissibilità del gravame per tardività ex art. 327 c.p.c..
In sostanza, risultava che l’Agenzia delle Entrate ricorrente avesse effettuato una prima notifica via Pec degli atti processuali entro il termine di legge per impugnare che, malgrado “ricevuta di avvenuta consegna”, a causa di disfunzioni del server era stata effettuata in forma incompleta.
La conseguenza era stata che il file allegato, contenente il ricorso, non era leggibile.

Appurato che il primo invio non era andato a buon fine, l’Agenzia aveva provveduto, cinque giorni dopo, all’invio di una seconda notifica via PEC degli atti processuali del tutto regolare e completa.

Vi è stata dunque una doppia notifica e la prima, tempestiva, per i giudici deve essere ritenuta “meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.
Pertanto, la rinotifica è apparsa valida ai giudici in ossequio al principio della ragionevole durata del processo. Questo nonostante sia avvenuta senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzasse la rinnovazione.
A quel punto, l’Agenzia ha così ripreso il procedimento notificatorio e lo ha completato, a distanza di pochi giorni dalla prima tentata notifica, rispettando così il tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14594/2016.
Pertanto, l’Agenzia ha ragione nel caso di specie.
L’appello che la CTR aveva ritenuto inammissibile per difetto dei motivi specifici, risulta invece, secondo i giudici della Corte di Cassazione, sufficientemente specifico e contenente la necessaria parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mira a incrinarne il fondamento logico giuridico. Accolta l’impugnazione, la sentenza è stata quindi cassata con rinvio.
 
 
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