È valida la delibera di condominio con la quale la maggioranza ha approvato nuove tabelle millesimali di riparto delle spese di riscaldamento, adeguandosi alle normative emanate in favore del contenimento dei consumi energetici
Ancora una controversia in materia di condominio. Questa volta, gli attori chiedevano al giudice del Tribunale di Milano, di dichiarare la nullità o comunque l’annullabilità delle delibere condominiali, avendo l’assemblea approvato a maggioranza nuove tabelle millesimali di riparto delle spese di riscaldamento, con modifica delle carature millesimali determinate dalla tabella allegata al regolamento contrattuale già vigente in condominio.
Il giudizio di merito
A detta del giudice ordinario, l’impugnazione della delibera condominiale non merita accoglimento.
A tal proposito, è fatto espresso richiamo del dato normativo contenuto nel D.Lgs. n. 102/2014, in attuazione della direttiva del Parlamento europeo 2012/27/UE, in cui il Governo ha imposto la contabilizzazione e termoregolazione del calore nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato e la ripartizione delle spese a consumo.
La disciplina introdotta dal D.Lgs. citato riveste una finalità pubblicistica ed assurge quindi a norma imperativa vincolante inderogabile, in quanto posto a tutela di un interesse generale e non meramente privatistico.
De deriva che il nuovo criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento non può essere derogato né da una delibera assembleare né da una norma di natura contrattuale del regolamento di condominio.
Ciò vuol dire che tutti i regolamenti contrattuali che dispongono diversamente sono contrari alla legge.
Ma il caso in esame era diverso. Cosa era accaduto veramente?
Con voto favorevole, l’assemblea di condominio aveva approvato la trasformazione della centrale termica da gasolio a gas metano; cosicché, con le delibere impugnate dagli attori, erano state approvate insieme al bilancio consuntivo e preventivo dell’anno in corso, le nuove tabelle millesimali di riparto delle spese di riscaldamento, adeguandosi alle normative emanate in favore del contenimento dei consumi energetici.
L’atto condominiale era peraltro stato adottato con un numero di voti rappresentante la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Ne derivava la validità delle delibere a tutti gli effetti.
La redazione giuridica
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