In assenza di altre circostanze dell’azione, la mera circostanza di tempo (tarda sera) non consente, da sola, di ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5, che deve, pertanto, essere esclusa anche in relazione al reato di violenza sessuale

L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale perpetrato ai danni della vittima. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’uomo, approfittando dell’assenza degli altri coinquilini, aveva costretto la persona offesa a subire atti di violenza: l’aveva afferrata per le braccia e seguita fino in camera da letto; poi l’aveva sollevata di peso, buttata sul letto e costretta a subire atti sessuali, con l’aggravante di aver commesso il fatto approfittando delle circostanze di tempo (sera) e di luogo (assenza dei coinquilini dell’appartamento) tali da ostacolare la privata difesa, oltre che con abuso di coabitazione.

La sentenza di primo grado, veniva confermata anche dai giudici dell’appello che avevano condiviso appieno la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate del Tribunale, confermando altresì la solidità del compendio probatorio costituito, in primis, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa da quelle rese nel corso delle sommarie informazioni testimoniali.

La corte d’appello aveva però, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridotto la pena inflitta all’imputato ad anni uno e mesi quattro di reclusione, con il riconoscimento della circostanza di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3 (“nei casi in cui il fatto è di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”) e delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle contestate aggravanti. Con la medesima sentenza, aveva altresì concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, oltre al già concesso beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso per Cassazione

Avverso la predetta sentenza presentava ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento.

Nella specie, lamentava la ricostruzione dei fatti operata dalla vittima e la sua stessa attendibilità.

Ma la Cassazione rigetta il ricorso, posto che l’asserito vizio di motivazione della sentenza non era stato specificato nell’atto di impugnazione.

Il vizio di motivazione, che risulti dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati, in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996).

Non c’è, in altri termini, come richiesto nel ricorso presentato dall’imputato, la possibilità per i giudici della Cassazione di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Infatti, il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

La minorata difesa

Nel ricorso, il difensore dell’imputato aveva dedotto il vizio della motivazione anche in relazione alla asserita sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa della vittima.

La Corte d’appello aveva confermato la sussistenza della menzionata aggravante, sul presupposto che i fatti si erano verificati “in orario notturno e in un contesto di coabitazione che avrebbe, a sua volta, agevolato la realizzazione della condotta di reato”.

Ma cosa dice a tal proposito, la giurisprudenza di legittimità?

Ebbene, secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, dovendo con esso concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata.

Il richiamato indirizzo giurisprudenziale si è formato principalmente in tema di reato di furto in tempo di notte, nel quale è stato affermato che ai fini della applicazione della suddetta circostanza aggravante è necessario valutare in concreto le condizioni che hanno consentito di facilitare l’azione criminosa, non rilevando l’idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte.

Il tempo di notte avrà rilievo, secondo questa impostazione interpretativa, qualora concorrano ulteriori condizioni che abbiano effettivamente annullato o sminuito i poteri di difesa pubblica o privata (Sez. 4, n. 53570 del 05/10/2017; Sez. 4, n. 53343 del 30/11/2016).

Detto in altri termini, è sempre richiesto accertare in concreto, piuttosto che sulla base di una condizione astrattamente considerata, se le circostanze in cui si è verificato il fatto abbiano effettivamente favorito la commissione del reato, per cui è necessario individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata.

Tali considerazioni dovevano trovare applicazione anche nel caso in esame, con riferimento al reato contestato di violenza sessuale.

In tal caso, in assenza di altre circostanze dell’azione, la mera circostanza di tempo (tarda sera) non consentiva, da sola, di ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5, circostanza aggravante che deve, pertanto, essere esclusa.

 La redazione giuridica

 

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