In caso di tamponamento a catena, per la Cassazione il responsabile delle collisioni è colui che dovrà pagare i danni.

Con l’ordinanza n. 15788/2018, la Corte di Cassazione ha fatto il punto in merito al tamponamento a catena fra auto e all’accertamento delle responsabilità di chi lo ha determinato.

Secondo gli Ermellini, infatti, laddove si verifichino scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, l’unico responsabile delle collisioni sarà il conducente che le ha determinate.

Vale a dire l’ultima auto che ha causato il tamponamento a catena. tamponando da tergo l’ultima delle vetture della colonna stessa.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cassazione si è occupata di un tamponamento a catena che aveva coinvolto tre automobili.

Il conducente e il proprietario del primo veicolo in testa al tamponamento avevano convenuto in giudizio il proprietario e il conducente del veicolo in coda al tamponamento. Era poi stata coinvolta anche la compagnia assicuratrice allo scopo di ottenere il risarcimento danni.

Ebbene, la domanda attorea, è stata rigettata in sede di merito.

Ciò in quanto non era stata avanzata anche nei riguardi di conducente e proprietaria del primo veicolo tamponante.

Sostengono infatti i giudici che, ai sensi dell’art. 2054 c.c., nelle ipotesi di tamponamento a catena è difatti presunta la colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli. E questo, in assenza di prova liberatoria volta a dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno.

I soccombenti, invece, hanno ritenuto di aver correttamente identificato come unico responsabile del sinistro occorso il terzo veicolo coinvolto.

Il conducente di tale veicolo era infatti sopraggiunto a elevata velocità, e questo mentre gli altri veicoli procedevano molto lentamente essendo quasi fermi.

L’urto del primo aveva, dunque, provocato il tamponamento a catena. E senza che nessuno dei conducenti avesse potuto adottare alcuna manovra per evitare l’impatto.

La Cassazione ha dunque ribaltato l’esito della vicenda condividendo le conclusioni dei ricorrenti.

In tema di circolazione stradale, infatti, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, c.c., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli.

La presunzione di colpa, per i giudici, si fonda sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante. E questo qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Diverso è il caso in cui gli scontri successivi avvengano non tra vetture in movimento, bensì fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta. Infatti, in tal caso, unico responsabile sarà il conducente che ha causato le collisioni, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa (cfr. Cass. 4021/2013).

Nel caso oggetto della sentenza a sbagliare è stato il giudice di merito, secondo la Cassazione. Ciò in quanto ha applicato il principio previsto dall’art. 2054 cit, stante la pacifica dinamica del sinistro emergente dai provvedimento impugnati.

Infatti, è stato accertato che nel centro cittadino i due veicoli procedessero lentamente e incolonnati prima che sopraggiungesse a tutta velocità il terzo veicolo che ha causato il tamponamento a catena.

È il veicolo sopraggiunto ad alta velocità, spiega il Collegio, che ha impresso la spinta in avanti all’ultimo veicolo della colonna causando così un tamponamento a catena delle altre vetture. Pertanto, per la Cassazione il principio da applicare al caso di specie sarebbe stato quello che ritiene responsabile delle successive collisioni “l’ultimo veicolo della fila” che le ha provocate.

Alla luce di tali evidenze, il giudice del rinvio sarà chiamato a dirimere la vicenda e a rivalutare la fattispecie alla luce dei principi generali previsti dall’art. 2043 del codice civile.

 

 

 

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