Tecnopatia di natura polmonare, negata rendita di reversibilità alla moglie

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Non riconosciuto il nesso causale tra il decesso del coniuge e la tecnopatia di natura polmonare da cui era affetto

Aveva convenuto in giudizio l’INAIL al fine di ottenerne la rendita di reversibilità del coniuge, deceduto per causa collegabile alla tecnopatia di natura polmonare e respiratoria che aveva dato luogo all’attribuzione del beneficio. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, adìta dall’ente previdenziale, aveva riformato la negando il diritto, sul presupposto che il decesso del coniuge fosse avvenuto quarant’anni dopo il riconoscimento della rendita e che non sussistesse il nesso causale tra la malattia professionale e il decesso del marito, affetto da svariate patologie e, nell’ultimo anno di vita, da un carcinoma infiltrante ai polmoni, secondo quanto stabilito dalla perizia tecnica disposta in secondo grado.

La donna si rivolgeva quindi alla Cassazione, deducendo la difformità tra le valutazioni del perito nominato in secondo grado e quelle contenute nella consulenza di parte circa l’entità e l’incidenza del dato patologico sul decesso dell’assistito, e contestando la mancata rinnovazione della consulenza in appello in assenza di chiarimenti logici e coerenti alle critiche formulate nei confronti delle conclusioni peritali e alle evidenze cliniche, contenute nella documentazione immediatamente precedente al decesso, dalle quali si evinceva – a suo avviso – la derivazione professionale delle patologie che avevano causato il decesso.

Gli Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 13795/2021 hanno ritenuto il ricorso inammissibile.

Sebbene in base alla è consolidata giurisprudenza di legittimità la deduzione di sussistenza o di insussistenza del nesso causale tra malattia professionale e decesso del lavoratore sia sindacabile in sede di legittimità unicamente per vizio di motivazione, nondimeno detto vizio è deducibile solo all’interno degli stretti confini delimitati dal “nuovo” testo dell’art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ..

Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘decisività’, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”. Al di fuori di tale ambito le censure costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che sorregge la decisione e si traducono in un’inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.

Quanto poi alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice del merito, il Supremo Collegio ha precisato che “questi non sia tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, e che il rinnovo dell’indagine tecnica rientri tra i suoi poteri istituzionali, sicché non sia neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto”.

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