Per installare una tenda da sole scorrevole in un condominio vanno applicate le distanze legali delle costruzioni previste dall’articolo 907 c.c.?

Molte persone, soprattutto con l’arrivo dell’estate, decidono di munire il balcone o il terrazzo del proprio appartamento condominiale di una tenda da sole scorrevole in stoffa per ripararsi dal caldo. A quel punto, arriva il dubbio: per installare una tenda da sole scorrevole in stoffa vanno applicate le distanze previste per le costruzioni dalle vedute previste nell’articolo 907 c.c.?
La risposta a questa domanda che si fanno in tanti si trova nella sentenza n. 2873 del 18 marzo 1991 della Corte di Cassazione.
Secondo la Corte, le distanze legali ex art. 907 c.c. non vanno applicate alla tenda da sole scorrevole in stoffa in quanto essa non ha le caratteristiche proprie di una “costruzione”.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, i comproprietari di un appartamento al secondo piano di un condominio avevano agito in giudizio nei confronti della proprietaria al piano di sotto, accusandola di aver installato un tendone sulla sua ampia terrazza che, anche chiuso, “limitava l’esercizio della veduta esercitata dal parapetto del sovrastante balcone (…), risultando a distanza inferiore a quella prevista dall’art. 907 c.c.” di tre metri.
La richiesta dei condomini era che la vicina fosse condannata a rimuovere la tenda e al risarcimento del danno.
In primo grado il Tribunale di Novara aveva condannato la condomina alla rimozione della tenda, ma aveva rigettato la domanda risarcitoria. In secondo grado, però, la Corte d’appello di Torino ribaltava la sentenza e stabiliva che la condomina non dovesse rimuovere la tenda.
A quel punto i comproprietari ricorrevano in Cassazione, osservando che la Corte d’appello non aveva adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che, “con l’acquisto di un appartamento in un condominio, dotato di venduta sulla proprietà di altro condominio, viene acquisito immediatamente (…) il conforme diritto di venduta che è tutelabile ex art. 907 c.c.”.
La Corte di Cassazione, ha però rigettato il ricorso, motivando la decisione con l’osservazione che l’art. 907 c.c. si applica in caso di costruzione “di un loggiato, di una pensilina o di una veranda” ma non si applica nel caso in cui venga installata una “tenda scorrevole di stoffa, che possa aprirsi e richiudersi, a seconda del riparo a cui essa debba servire”.
Poiché la tenda non ha i caratteri propri di una costruzione, viene meno l’applicabilità dell’art. 907 c.c.
La tenda scorrevole “non può essere vietata, anche se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone o finestra sovrastante ed anche se sono necessari, per farla funzionare, dei sostegni fissi”.
In particolare, la Corte evidenziava che la tenda “non diminuisce il volume di aria e di luce” e il condomino in questione non può di certo pretendere di avere “il diritto di vedere, senza alcuna interruzione di tempo, quanto avviene sulla terrazza sottostante”.
Già con la sentenza n. 448 del 23 gennaio 1982 la Cassazione aveva precisato che, “ai fini dell’applicazione dell’art. 907 c.c., in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, vanno comprese nel concetto di costruzione non solo le opere che abbiano le caratteristiche di un edificio o di altra fabbrica in muratura, ma anche ogni manufatto il quale possegga i caratteri della stabilità e della immobilità rispetto al suolo, ancorché lo stesso difetti di una propria individualità e rappresenti un semplice accessorio del fabbricato”.
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2 Commenti

  1. Il mio vic ha una enorme tenda che copre il suo terrazzo costruito con il consenso di mio padre anni fa! Ora mi copre anche la mia finestra del bagno e il lato della unica stanza in cui vivo è possibile arrivare ad un accordo modificando solo la tenda ? Grazie

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