In base alle mansioni svolte di addetto alle pulizie viene riconosciuta come malattia professionale la tendinopatia della cuffia dei rotatori a carattere bilaterale (Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. Lavoro, sentenza n. 261 del 2 dicembre 2020)
Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde ottenere il riconoscimento dell’indennizzo per la malattia professionale di periartrite delle spalle bilaterale contratta nello svolgimento ed a causa della sua attività lavorativa di operaio, oltre al pagamento della indennità giornaliera conseguente all’inabilità temporanea assoluta per il periodo dal 26/02/2018 al 07/05/2018.
La causa viene istruita mediante produzioni documentali, prove orali e C.T.U. Medico –legale.
Preliminarmente il Tribunale dà atto che come statuito dalla decisione della Corte Costituzionale n.179 /1988 la tutela assicurativa apprestata dall’Inail si estende anche a malattie professionali non specificatamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.
Le mansioni lavorative svolte in concreto dal lavoratore ricorrente sono state confermate dalle prove testimoniali.
Il C.T.U. ha accertato che il lavoratore è affetta da: “Tendinopatia della cuffia dei rotatori a carattere bilaterale e a moderato impegno funzionale” e che la patologia accertata è correlabile, perlomeno in termini di concausalità efficiente, con l’attività lavorativa svolta.”
Inoltre, il CTU ha specificato: “Il DVR in relazione alla qualifica lavorativa del lavoratore evidenzia per le attività di “pulizie generali” la presenza di un rischio di sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori (principalmente quello dominante) seppur qualificato di grado “molto lieve”; le attività di “servizio di tinteggiatura” svolte, comprovate sia dalla scheda personale lavorativa in atti sia dalle dichiarazioni testimoniali, sono caratterizzate da azioni tipicamente a significativo rischio di sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori. Fattori critici di sovraccarico biomeccanico nelle fasi di carteggio e tinteggiatura sono in particolare costituiti da frequenza di azione (ripetitività gestuale) e mantenimento di posture incongrue, soprattutto a carico delle spalle, con utilizzo di attrezzature che possono comportare compressioni sulle strutture muscolotendinee (uso del rullo), come suggerito dalla letteratura di merito Gli effetti cumulativi dei fattori di rischio cui è stata esposta la ricorrente in ragione dei suddetti compiti lavorativi sono stati del tutto attendibilmente implicati nella eziopatogenesi della tendinopatia scapolo-omerale a carattere bilaterale”.
In conclusione, il lavoratore presenta una malattia professionale consistente in una tendinopatia della cuffia dei rotatori a carattere bilaterale e a moderato impegno funzionale, valutata in misura pari al 7% con un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 26/02/2018 al 07/05/2018 .
Il Tribunale accoglie integralmente le conclusioni cui è giunto il Consulente e accoglie la domanda del lavoratore, specificando che ai lavoratori è garantita una protezione pressochè totale contro ogni evento dannoso che provochi una condizione di inabilità al lavoro, temporanea o permanente, disponendo che tali eventi debbano comunque essere tutelati e indennizzati, a cura e spese del datore di lavoro e della gestione previdenziale, assicurativa o assistenziale competente.
Conseguentemente, quando un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro risulta derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, è l’Istituto previdenziale tenuto al relativo indennizzo.
Chiarisce il Tribunale che non può discorrersi, in quanto insussistente, di difetto di interesse ad agire del lavoratore eccepito dall’Inail sul presupposto che il lavoratore fosse stato comunque coperto da retribuzione contrattuale.
Difatti, l ‘accoglimento della domanda di accertamento della malattia professionale impone la conversione, da parte dell’INPS, quanto meno dalla data della denuncia, del titolo in base al quale sono accreditati alla lavoratrice i contributi figurativi, a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia percepito la retribuzione per il periodo di inabilità temporanea.
In conclusione, il Tribunale accoglie il ricorso del lavoratore e condanna l’Inail al pagamento delle prestazioni economiche inerenti l’inabilità lavorativa nella misura del 7% e il periodo di ITA dal 6/4/2018 al 7/5/2018.
L’Inail viene inoltre condannata al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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