Lo spunto per trattare argomento ce lo “dona” una ordinanza del giugno scorso dove si nominano I CCTTUU e si dettano i quesiti.
Questa ordinanza mi fa ricordare un articolo di oltre un anno fa che mi ha veramente sconvolto.
Come potete leggere l’ordinanza di seguito riportata, è chiaro il Giudice al quesito numero 8 quando specifica che I CCTTUU devono tentare la conciliazione prima dell’invio della bozza, ma non solo perché lo dice il legislatore nell’articolo 696bis c.p.c., ma per logica!
Difatti come potrebbe effettuare un tentativo di conciliazione delle parti un CTU che invia la bozza di relazione dove, per forza di cose, una delle parti è soccombente?
Come si può immaginare che una parte vincitrice paghi un risarcimento ovvero accetti di meno di quanto scritto in CTU?
Eppure tutto questo succede! Basta leggere l’articolo pubblicato su queste pagine ed in questa rubrica nel gennaio 2016. Di seguito potete leggere l’ordinanza di cui sopra.
TRIBUNALE ORDINARIO DI M.
SECONDA SEZIONE CIVILE
nel procedimento di A.T.P. rubricato con il nr. ‑‑‑ /2017 promosso da
CS
nei confronti di
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
IL PRESIDENTE DI SEZIONE
letto il ricorso depositato da CS;
ritenuta la necessità e l’urgenza di disporre l’accertamento richiesto: letti gli artt.696 e ss. c.p.c.;
ritenuto di nominare un collegio di periti ex art.15 delle legge 8/3/2017 n.24 – indicandosi quale componente professionista iscritto all’Albo dei CTU di diverso circondario (nella specie Milano), attesa la materia del contendere e il coinvolgimento di una struttura ospedaliera ubicata in ME – perché risponda al seguente quesito medico-legale impregiudicata la facoltà di modificarlo in udienza:
“esaminata la documentazione prodotta in giudizio e sottoposta a visita medica la parte ricorrente, provvedendo – sin d’ora autorizzato – ad eseguire ogni più opportuno accertamento diagnostico ritenuto necessario per più compiutamente rispondere al quesito:
1. descriva gli interventi, le cure e le terapie a cui venne sottoposta la parte ricorrente all’interno della struttura convenuta;
2. riferisca se l’operato e le terapie e cure poste in essere siano state effettuate conformemente alle regole dell’arte e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto;
3. descriva le lesioni causalmente collegate ai trattamenti sanitari preposti e/o esperiti precisandone, in caso affermativo la natura e l’entità nonché l’obiettiva riconducibilità causale alle vicende per cui è causa (secondo i noti criteri cronologico, qualitativo, quantitativo, modale e topografico) e se le attuali condizioni accertate siano effettivamente riconducibili all’intervento e alle determinazioni assunte tenendo conto nella risposta ai quesiti dello stato anteriore della persona e di eventuali precedenti morbosi (concorrenti o coesistenti) influenti sulla invalidità della parte perizianda al momento della prima diagnosi;
4. specifichi in particolare l’esistenza o meno di un rapporto di causalità tra eventuali negligenze accertate e condizioni attuali di salute della parte ricorrente non solo valutando il coefficiente di ponderata probabilità statistica ma sulla base di un giudizio di alta probabilità logica (cfr. Cass. 30/5/2017 n.26922);
5. accerti la durata dell’inabilità temporanea, totale e parziale, conseguente alla vicenda per cui è causa, precisando la durata e il grado dell’inabilità;
6. descriva gli eventuali esiti permanenti tenendo conto anche del grado delle sofferenze, delle limitazioni alla capacità sessuale e di procreazione nonché ad ogni limitazione che sotto il profilo della capacità lavorativa, sia specifica che generica: in una parola ad ogni eventuale limitazione che dovesse riverberarsi anche a livello psicologico (nel caso specifico facultizzando il collegio se ritenuto necessario per la compiuta risposta al quesito di avvalersi di ausiliario psicologo);
7. determini la congruità delle spese sino ad oggi sostenute e documentate in atti nonché indichi quali spese eventualmente sarà costretta la parte ad affrontare in futuro;
8. esperisca comunque prima del deposito della bozza della perizia un tentativo di conciliazione tra le parti;
FISSA
l’udienza del 12/9/2017 h. 10:30 per la comparizione delle parti, avanti a sé, nel suo ufficio al piano primo, stanza V101, del Tribunale (in …);
NOMINA
componenti del Collegio peritale:
– dr.ssa EN con studio a M. in Via AM n.1;
– dr. BB, con studio a OM in Via G. n.9 (recapito telefonico)
DISPONE
che parte ricorrente notifichi, almeno 20 giorni liberi prima della cennata udienza, ricorso e presente decreto a controparte.
Provveda la Cancelleria a comunicare il presente decreto, ex art.22 disp. att. c.p.c., alla Presidente del Tribunale e, solo all’esito del suo nulla osta, nel medesimo termine ai due C.T.U. lo stesso ricorso e il presente decreto. M, 19/6/2017.
Il Presidente di sezione
VF
Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)
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