Annoso problema che sembra irrisolvibile (forse un po’ per mancanza di volontà) ma che si basa su concetti medico legali e giuridici abbastanza semplici da comprendere, eppure…
Vi “presento” una relazione specialistica endocrinologica da cui emerge con chiarezza che lo specialista non può operare da solo in quanto gli mancano le basi per stilare una relazione medico legale.
Se nel 2017 ancora esistono medici che fanno attività forense e che non sanno che il consenso del paziente serve solo a poterlo curare ma non a fargli “male” o a raggiungere l’obiettivo di realizzare una “complicanza” siamo proprio messi male!
E’ opportuno che io richiami un precedente articolo pubblicato su queste pagine (i medici clinici devono conoscere bene la medicina legale) in cui, grazie alla sentenza Rossetti, il concetto è molto ben esplicitato.
Ma la relazione che si allega serve anche a fare una riflessione specifica sull’imperizia. Quando si è di fronte a una complicanza legata alla gestualità chirurgica gli sbagli che non si devono commettere sono:

  • cercare sul referto operatorio una dichiarazione del chirurgo che afferma che ha sbagliato;
  • esprimere il concetto che può succedere;
  • dimenticare di ricondurre il fatto a nozioni eziologiche precise per confrontarle con i fatti del caso specifico non teorici ma riscontrabili nella documentazione sanitaria a disposizione;
  • riferirsi al foglio prestampato dove è evidenziata quella complicanza e dunque giustificarla.

Tali errori configurerebbero una grave imperizia del consulente che ha accettato un incarico peritale senza avere adeguate basi tecnico-giuridiche; l’essere dei medici non significa avere la possibilità di dire castronerie giuridiche in quanto non giuristi!
Bisogna tenere in mente il concetto dell’onere della prova e quindi quando non si riesce a risalire alla vera causa della complicanza risulta, al contrario, verificata l’ipotesi di assenza della prova giustificatrice per la struttura e il medico, per cui i convenuti soccombono.
Se non ci mettiamo in testa che quelle citate sono delle linee guida dalle quali non si può prescindere, allora sarebbe meglio che i periti (medici legali e non) che non accettano tale “guida” giuridica si cancellino dall’albo dei CTU e umilmente continuino a fare esclusivamente la professione per la quale si sono laureati e specializzati che non è certo quella del perito/consulente del tribunale.

 Dr Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

SCARICA QUI LA RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA -MEDICO LEGALE DI UFFICIO

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