Nessun risarcimento al pedone inciampato su un tombino con un leggero avvallamento perfettamente visibile e, pertanto, inidoneo ad arrecare nocumento

La vicenda

L’attore aveva agito in giudizio nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un infortunio accadutogli mentre attraversava una strada comunale, a suo dire causato da un’insidia (un tombino con avvallamento) presente sulla strada stessa.

In primo grado, il tribunale di Vasto rigettava l’istanza con sentenza confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila.

I giudici di merito avevano accertato in fatto (sulla base degli elementi di prova acquisiti e valutando tutti i fatti storici rilevanti), che l’incidente si era verificato per esclusiva responsabilità dell’attore, sottolineando in proposito: che la strada era illuminata; che il tombino in cui lo stesso attore era inciampato aveva solo un leggero avvallamento, non idoneo ad arrecare alcun nocumento e, comunque, era visibile; che l’incidente si era in sostanza verificato esclusivamente perché l’attore era distratto a guardare alcune vetrine ed a parlare con alcuni amici, per cui non aveva posto attenzione al marciapiede ed alla strada, mentre la attraversava al di fuori delle vicine strisce pedonali.

Il giudizio di legittimità

La Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 25436/2019) ha condiviso la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola, in diritto, del tutto conforme ai principi in tema di responsabilità da cose in custodia costantemente affermati dalla giurisprudenza e recentemente ribaditi e precisati, secondo i quali:

a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi;

b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima;

c) in particolare, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;

d) le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui ad es. buche, macchie d’olio ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere;

e) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.

La decisione

Del resto le censure avanzate contro la decisione di merito, benché rubricate con il richiamo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (“violazione e falsa applicazione di norme di diritto”), in realtà contenevano esclusivamente contestazioni relative agli accertamenti di fatto operati dalla corte di appello, risolvendosi in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove.

Il ricorso è dichiarato, pertanto, dichiarato inammissibile.

La redazione giuridica

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