Qualora il datore di lavoro assegni al lavoratore anche soltanto alcune delle mansioni corrispondenti alla categoria superiore, opera il c.d. meccanismo di avanzamento automatico previsto dall’art. 2103 c.c.

La vicenda

Il Tribunale di Bergamo aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento in favore di un proprio dipendente, assunto formalmente come autista, della somma di 30.182,39 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento, nonché al pagamento della somma di 100,00 euro mensili (a decorrere da settembre 2005 e sino alla data della pronuncia), a titolo di risarcimento del danno da demansionamento.

La Corte d’appello di Brescia aveva confermato la decisione del primo giudice, posto che le mansioni effettivamente svolte dal dipendente non si limitavano a quelle inerenti la semplice qualifica di autista, essendo stato accertato egli avesse svolto plurime attività di controllo che costituivano requisito essenziale per il riconoscimento del superiore parametro rivendicato.

Quanto poi, al demansionamento, la corte territoriale aveva osservato che il dipendente tornando a svolgere (dall’ottobre 2005) la sola attività di autista, era rimasto privato delle mansioni superiori sino a quel momento esercitate e che avevano costituito la parte principale, anche su piano qualitativo della sua prestazione, con conseguente definitivo riflesso sulla professionalità acquisita; né, d’altra parte, la società, per sottrarsi alla responsabilità derivante dalla violazione dell’art. 2103 c.c., aveva dedotto, e tanto meno provato, l’inesistenza all’interno dell’azienda di mansioni equivalenti a quelle in precedenza esercitate dal proprio dipendente e al nuovo livello che a questo competeva per effetto delle medesime.

Il giudizio di legittimità

La Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 25673/2019) chiamata a pronunciarsi sulla vicenda ha chiarito che per consolidato e risalente orientamento giurisprudenziale “anche nel caso in cui il datore di lavoro assegni al lavoratore inquadrato in una determinata categoria solo alcune delle mansioni corrispondenti alla categoria superiore, con prevalenza tuttavia rispetto agli altri compiti allo stesso affidati, opera il meccanismo di avanzamento automatico nella qualifica superiore previsto dall’art. 2103 c.c., atteso che tale norma non richiede che il lavoratore svolga tutte le mansioni di coloro che sono inquadrati nella suddetta qualifica superiore, ma prescrive soltanto che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato”.

Nel caso in esame, la Corte di merito aveva accertato come, con la sola esclusione dell’attività di predisposizione dei turni degli autisti, affidata ai due responsabili di esercizio, il lavoratore avesse svolto molteplici attività di controllo, quali “il controllo degli autisti al mattino all’inizio del turno, se essi rispettavano l’orario e se fossero in ordine con la divisa aziendale, il controllo delle linee verificando se i passaggi fossero regolari o avvenissero con ritardi e anticipi, il controllo del rispetto dei tragitti da parte degli autisti e il loro comportamento, effettuando anche le eventuali segnalazioni alla direzione aziendale ed infine, interveniva in caso di problemi con i viaggiatori”.

Anche per la Cassazione tali attività erano riconducibili nella nozione di “controllo sulla regolarità dell’esercizio”, requisito centrale per il riconoscimento del profilo superiore di “addetto all’esercizio” e non certamente confacenti con il profilo di “operatore di esercizio” attribuito al momento dell’assunzione.

Il demansionamento illegittimo

È stato inoltre, confermato il principio di diritto applicato dalla corte di merito secondo cui “in tema di demansionamento illegittimo, ove venga accertata l’esistenza di un comportamento contrario all’art. 2103 c.c., il giudice di merito, oltre a sanzionare l’inadempimento dell’obbligo contrattualmente assunto dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica, di contenuto satisfattorio dell’interesse leso, intesa a condannare il datore di lavoro a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento di assegnazione delle mansioni inferiori, affidando al lavoratore l’originario incarico, ovvero un altro di contenuto equivalente. L’obbligo del datore di lavoro è derogabile solo nel caso in cui provi l’impossibilità di ricollocare il lavoratore nelle mansioni precedentemente occupate, o in altre equivalenti, per inesistenza in azienda di tali ultime mansioni o di mansioni ad esse equivalenti.

La redazione giuridica

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