“Dai appuntato, sai come funziona, stiamo in difficoltà, aiutaci”. Offre 40,00 euro agli agenti di polizia stradale per evitare una multa: è istigazione alla corruzione?
La vicenda
Il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di istigazione alla corruzione di cui all’art. 322, comma 2 cod. pen., per aver offerto 40,00 euro a degli agenti della Polizia Stradale di Brindisi, allo scopo di indurli a non elevare una contravvenzione per violazione dell’art. 175, comma 14 CdS, a carico di un suo amico.
Per tali fatti l’uomo era stato condannato, con sentenza confermata in appello, alla pena di un anno di reclusione, previo riconoscimento della attenuante della “particolare tenuità” di cui all’art. 323 bis cod. pen.
Il ricorso per Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l’errore commesso dai giudici di merito per aver confermato la condanna a suo carico senza essersi pronunciati in ordine sia al carattere irrisorio della offerta sia all’utilità figurativa che la stessa avrebbe apportato ove divisa fra i tre agenti presenti sul posto; col secondo motivo denunciava invece, la mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p.p.,
La Sesta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 41973/2019) ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo, posto che la corte di merito aveva adeguatamente argomentato in ordine alla concreta offensività della condotta: la somma di 40,00 euro serviva ad indurre gli operanti a non elevare una contravvenzione del valore di 39,00 euro comportante anche la perdita di due punti di patente di guida del contravventore amico dell’imputato.
L’eventuale ripartizione del denaro fra i destinatari della tentata corruzione – a giudizio degli Ermellini – non costitutiva elemento suscettibile di alterare i connotati intrinseci della condotta, definita nella sua rilevanza e gravità dalle sue stesse modalità di manifestazione.
È stato, invece, ritenuto fondato il secondo motivo di doglianza, relativo alla mancata applicazione dell’esimente speciale di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Sostenere che l’entità del danno o del pericolo per il bene tutelato della norma (perturbamento psicologico del pubblico ufficiale destinatario del tentativo di correzione) impediscano l’applicazione dell’esimente, senza nemmeno accennare all’entità dei valori monetari (40,00 Euro) in gioco, significa escludere in maniera radicale l’applicabilità del nuovo istituto ad una fattispecie che, invece, sembra in astratto ricadere propriamente nel suo ambito di applicazione.
Alla apodittica e quindi sostanziale assenza di motivazione la Corte di Cassazione ha posto come rimedio l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, per nuovo un giudizio sul punto.
La redazione giuridica
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