È corruzione di minorenni inviare materiale pornografico tramite Whatsapp

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corruzione di minorenni

Il reato di corruzione di minorenni, di cui all’art. 609 quinquies, secondo comma c.p., non implica, quale elemento necessario, l’unicità del contesto di tempo e luogo per agente e vittima. Esso pertanto è configurabile anche in caso di invio di materiale pornografico attraverso il servizio whatsapp

La vicenda

La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Gup dello stesso tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati di pornografia minorile e di corruzione di minore, ai danni delle persone offese.

Secondo quanto ricostruito dalla corte d’appello, l’imputato aveva inviato, attraverso il sistema Facebook, a sei minorenni filmati autoerotici, al fine di far loro assistere al compimento di tali atti; aveva indotto una delle minorenni, dell’età di tredici anni, a produrre materiale pedopornografico, facendosi inviare due foto delle sue parti intime mediante il servizio messenger di facebook; aveva inoltre inviato, attraverso il sistema whatsapp, a un’altra minorenne infraquattordicenne, filmati dal contenuto autoerotico al fine di farla assistere al compimento di tali atti ed indurla a compiere o subire atti sessuali.

La pronuncia è stata impugnata con ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia.

La Terza Sezione Penale della Cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure esposte in relazione al reato di pornografia e al mancato pericolo di diffusione del menzionato materiale pornografico, poiché acquisto tramite messaggistica privata (messenger) e non postato su una bacheca Facebook.

Invero, con riferimento a tale profilo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno già chiarito che “ai fini della integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all’art. 609-ter, comma 1, c.p., non è richiesto l’accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale (Sez. Un. n. 51815/2018).

Infondate sono state dichiarate anche le censure formulate in ordine alla configurabilità in concreto del reato di corruzione di minorenni.

Secondo il ricorrente le finalità di indurre a compiere o a subire atti sessuali non sarebbe compatibile con contatti meramente virtuali, come avvenuto nel caso specifico.

Invero, tale argomento non è conforme al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “nella nozione di atto sessuale rilevante ai fini della configurabilità del reato di corruzione di minorenne rientra qualsiasi comportamento, anche di mero intenzionale esibizionismo, collegabile alle manifestazioni della vita sessuale. Sulla base di questo principio, è stato affermato che “atti sessuali” rilevanti a norma dell’art. 609-quinques, primo e secondo comma, sono anche gli atti di masturbazione”.

La questione, ulteriormente, affrontata dalla Terza Sezione Penale è stata anche quella di definire se la condotta sanzionata dall’art. 609-quinques, secondo comma, c.p. sia configurabile anche se si faccia assistere il minorenne ad atti sessuali mediante l’invio degli stessi attraverso la rete internet, come nella specie avvenuto nelle forme dell’inoltro mediante sistema di messaggistica whatsapp – in due occasioni – di filmati autoprodotti ritraente l’agente nell’atto della masturbazione.

Ebbene, sul punto la decisione della corte d’appello è stata confermata sia per ragioni di carattere letterale che di ordine sistematico.

Sotto il primo aspetto, la Suprema Corte ha chiarito che l’espressione “far assistere” utilizzata dal legislatore al secondo comma del citato art. 609 quinquies c.p., a differenza della locuzione contenuta nel primo comma “in presenza”, è equivalente a quella di “mostrare materiale pornografico” e, perciò, non implica come elemento necessario, l’unicità del contesto di tempo e luogo per agente e vittima.

Con riferimento al secondo aspetto, è stato osservato che la fattispecie di cui all’art. 609-quinquies primo comma, c.p., richiede un dolo specifico il cui oggetto è costituito dal fine di far assistere la persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, mentre la fattispecie di cui all’art. 609-quinques, secondo comma c.p., richiede il più “aggressivo” fine di indurre la persona minore di anni quattordici a compiere o a subire atti sessuali; è ragionevole, dunque, ritenere che il diverso contenuto del dolo sia correlato anche alla diversità fisica della condotta.

A tal proposito, è stata richiamata la giurisprudenza di legittimità che più volte ha ribadito come le condotte realizzate mediante comunicazione telematica possano integrare il più grave reato di atti sessuali con minorenne, a norma dell’art. 609-quater c.p. (ez. 3, n. 16616/2015).

In definitiva, dopo aver precisato che il reato di cui all’art. 609-quinques secondo comma c.p., non richiede la contiguità spazio-temporale tra l’agente e la vittima, mentre quest’ultima è “fatta assistere” al compimenti di atti sessuali o riceve la mostra di materiale pedopornografico, la Suprema Corte ha stabilito che è “sicuramente configurabile il fine di indurre la persona offesa a compiere o a subire atti sessuali, quando il contatto tra questa e l’agente avviene per via telematica”.

Avv. Sabrina Caporale

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